Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45765 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45765 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARABELLESE NICOLA N. IL 16/07/1973
GUARDA MIRCO N. IL 18/08/1976
avverso la sentenza n. 5932/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
12/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/11/2015

Carabellese Nicola e Guarda Mirco ricorrono avverso la sentenza 12.11.14 della Corte di appello di
Milano che ha confermato quella in data 28.4.09 del Tribunale di Pavia con la quale sono stati
condannati ciascuno alla pena di anni due di reclusione ed € 1.200,00 di multa per i reati di furto
aggravato di un bancomat e violazione dell’art.55, comma 9, del d.lgs. n.231/07
Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

Carabellese svolgesse la funzione di ‘palo’ mentre il Guarda si impossessava del portafogli
contenente le tessere bancomat poi utilizzate, laddove invece era emerso con chiarezza che solo il
Guarda era presente sul luogo del furto ed era stato solo quest’ultimo ad utilizzare le tessere
bancomat.
Quanto al trattamento sanzionatorio, non vi era stata valutazione, nel negare le attenuanti generiche,
, mentre anche l’attenuante di cui all’art.62 11.4 c.p. era stata
negata illegittimamente, attesa la modesta entità dei prelievi effettuati dagli imputati con le tessere
bancomat sottratte.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia perché reiterativi delle
doglianze già avanzate con l’atto di appello e puntualmente disattese dalla Corte milanese, sia
perché manifestamente infondati, avendo i giudici territoriali evidenziato come il Carabellese ed il
coimputato — entrambi confessi sia in ordine al furto che all’utilizzo delle tessere bancomat — siano
stati videoripresi dalle telecamere installate.
Quanto al trattamento sanzionatorio, le attenuanti generiche — nella incontestata sintesi dei motivi di
appello quali enunciati dalla Corte territoriale – non sono state oggetto di doglianza in sede di
appello, per cui il relativo motivo non può trovare ingresso in questa sede in virtù della preclusione
di cui all’ultima parte del comma 3 dell’art.606 c.p.p., mentre legittimamente è stato dai giudici
milanesi esclusa l’attenuante del danno di particolare tenuità avendo gli imputati prelevato
indebitamente denaro per circa 200 euro, somma correttamente ritenuta non irrilevante sì da
comportare il riconoscimento dell’invocata attenuante.

comma 1, lett.b) c.p.p., per avere i giudici di secondo grado solamente ‘presunto’ che l’imputato

Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese

Roma, 9 novembre 2015

processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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