Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45764 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45764 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHIARENZA MANUEL N. IL 30/11/1985
avverso la sentenza n. 3379/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 23/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/11/2015

Chiarenza Manuel ricorre avverso la sentenza 23.10.14 della Corte di appello di Palermo con la
quale, in parziale riforma di quella in data 3.6.13 del Tribunale di Termini Imerese , è stata ridotta la
pena, con le già concesse attenuanti generiche, a mesi otto e giorni cinque di reclusione per i reati di
guida senza patente (capo A) e violazione dell’art.496 c.p. (capo B), con conferma dei doppi
benefici di legge.

violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) c.p.p., per non avere i giudici di secondo grado considerato
che l’imputato , come era risultato dalle dichiarazioni del brig. Matassa che
aveva riferito che il Chiarenza, dopo un’iniziale titubanza, aveva esibito il proprio documento
d’identità.
Inoltre, l’occasionalità dell’episodio e la incensuratezza dell’imputato avrebbero dovuto indurre i
giudici ad irrogare il minimo della pena, riconoscere le attenuanti generiche e concedere i benefici
di legge.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché reiterativo delle
doglianze già avanzate con l’atto di appello e puntualmente disattese dalla Corte palermitana, sia
perché manifestamente infondato, avendo i giudici territoriali evidenziato come l’odierno ricorrente,
sorpreso dai carabinieri alla guida di una vettura pur essendo privo della patente, ha dapprima
negato di essere in possesso di un documento d’identità, per poi declinare ai militi, richiestone, per
ben due volte un nome falso, solo in ultimo determinandosi ad esibire il documento d’identità di cui
era dall’inizio in possesso ed integrando in tal modo il delitto contestatogli al capo B).
Quanto al trattamento sanzionatorio, le attenuanti generiche sono state riconosciute nella loro
massima estensione, con riduzione della pena già dichiarata condizionalmente sospesa, per cui
anche sotto tale profilo il ricorso è manifestamente infondato.

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo,

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Roma, 9 novembre 2015

della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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