Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45762 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45762 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARBETTA DOMENICO N. IL 26/05/1970
avverso la sentenza n. 1893/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 03/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/11/2015

Barbetta Domenico ricorre avverso la sentenza 3.10.14 della Corte di appello di Bologna che ha
confermato quella in data 11.3.14 del locale tribunale, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con
la quale è stato condannato, per il reato di furto aggravato, concesse attenuanti generiche equivalenti
anche alla contestata recidiva, alla pena di mesi sei di reclusione ed

e 120,00 di multa.

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

avendo i giudici considerato che non solo i beni sottratti (due banconote da 20 euro, una borsa in
simil pelle ed alcuni oggetti personali, tra cui un portafogli) erano stati restituiti nella loro totalità ed
integralità, ma che ciò era avvenuto a brevissima distanza di tempo dalla loro sottrazione, essendo
l’imputato stato arrestato nella quasi flagranza del reato, per cui il danno cagionato era stato minimo
anche in considerazione dell’esigui valore economico della refurtiva.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia in quanto sostanzialmente
aspecifico, atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento
concreto con la motivazione della sentenza impugnata, sia perché manifestamente infondato,
avendo i giudici di appello evidenziato correttamente come a nulla possa rilevare, per ritenere
configurabile l’invocata attenuante, che i beni siano stati successivamente restituiti alla p.o., il cui
valore peraltro legittimamente è stato ritenuto non di particolare tenuità, considerato che il
compendio consisteva in una borsetta, portafogli, denaro, documenti ed altri effetti personali.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 9 novembre 2015

comma 1, lett.b) c.p.p. per mancata concessione dell’attenuante di cui all’art.62 n.4 c.p., non

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