Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45761 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45761 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PRINA THOMAS N. IL 10/03/1982
avverso la sentenza n. 3669/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 08/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/11/2015

Prina Thomas ricorre avverso la sentenza 8.7.14 della Corte di appello di Bologna con la quale, in
parziale riforma di quella in data 14.1.08 del Tribunale di Rimini, riqualificato il reato di
ricettazione sub A) in quello di furto aggravato ex art.625 n.2 c.p., è stata rideterminata la pena in
anni due, mesi nove di reclusione ed € 650,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione delPart.606,

deduzioni difensive consistenti nel danno di poche centinaia di euro e nel contesto culturale di
riferimento dell’imputato, di giovane età e cresciuto in un campo nomadi.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza,
avendo i giudici territoriali del tutto legittimamente negato le invocate attenuanti generiche in
considerazione dei numerosi, specifici e anche gravi delitti per il quale l’imputato ha riportato
condanna, trattandosi di parametro considerato dall’art.133 c.p. ed applicabile anche ai fini di cui
all’art.62-bis c.p., senza che peraltro il ricorrente abbia in questa sede evidenziato concreti elementi
di segno favorevole non considerati dai giudici di merito.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di

e 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 9 novembre 2015
IL CONSIj IERE estensore

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L PRESIDENTE
(GA, /7/4 .<_ 4,,,--- vu comma 1, lett. e) c.p.p., per avere i giudici negato le attenuanti generiche, senza considerare le

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