Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4576 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4576 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CANNAVACCIUOLO LUIGI N. IL 18/02/1961
avverso la sentenza n. 3801/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
28/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 16/12/2014

OSSERVA

Il ricorso di CANNAVACCIUOLO Luigi deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorso ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici. La mancanza di
specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità,
come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni

questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel
vizio di aspecificità, conducente a mente dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo,
lett. c), all’inammissibilità
Deve inoltre rilevarsi che I giudici territoriali hanno fatto applicazione dei principi di
diritto affermati costantemente da questo giudice di legittimità secondo cui, ai fini della
configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una
cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della sua illecita
provenienza (Cass., Sez. 2, 27/10/2010, n. 41423; Cass., Sez. 4, 12/12/2006, n. 4170;
Cass., Sez. 2, 07/04/2004, n. 18034) e la prova dell’elemento soggettivo del reato può
essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della
provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di
occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (tra le tante: Cass.,
Sez. 2, 25/05/2010, n. 29198; Cass., Sez. 2 Sent., 11/06/2008, n. 25756).
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili
di colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle
spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa
delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di
1.000,00 (mille) euro.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di
1.000,00 euro.
Così deliberato in Roma il 16.12.2014

argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione,

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