Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45757 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45757 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NEKHLI SALAHEDDINE N. IL 17/05/1987
avverso la sentenza n. 1685/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
15/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/11/2015

Nekhli Salaheddine ricorre avverso la sentenza 15.10.14 della Corte di appello di Milano che ha
confermato quella in data 27.10.13 del Tribunale di Busto Arsizio con la quale è stato condannato,
per il reato di cui all’art.624-bis c.p., alla pena di un anno di reclusione ed E 400,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., per avere i giudici erroneamente negato l’attenuante di cui all’art.62

euro.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché reiterativo delle
doglianze già avanzate con l’atto di appello e puntualmente disattese dalla Corte milanese, sia
perché manifestamente infondato, avendo i giudici territoriali correttamente ritenuto non
concedibile l’invocata attenuante poiché la p.o. ha indicato in circa 1.000,00 euro il valore della
bicicletta da corsa oggetto del furto e tale valutazione — hanno non certo illogicamente sottolineato i
giudici di secondo grado — non essendo stata contraddetta da dati oggettivi, rende inapplicabile
l’attenuante in richiesta.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 9 novembre 2015
IL CON LIERE estensore
9)3PAY

I,/, PRESIDENTE

/22;1- 112/t’

n.4 c.p. pur non essendo risultato provato che il valore del bene sottratto ammontasse a 1.000,00

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