Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45756 del 09/11/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 45756 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRECO LEONILDA N. IL 08/09/1977
avverso la sentenza n. 39/2013 TRIBUNALE di TARANTO, del
25/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/11/2015

FATTO E DIRITTO

Greco Leonilda ricorre avverso la sentenza 25.6.14 del Tribunale di Taranto, che ha confermato
quella del locale giudice di pace in data 10.1.13 con la quale è stata condannata alla pena di
giustizia per il reato di ingiuria, minaccia e lesioni personali ascrittigli, deducendo violazione

Nigro Antonia, che invece si presentavano non credibili e contraddittorie rispetto al contenuto della
stessa querela.
Con nota pervenuta alla cancelleria di questa Corte 1’8.10.15, il difensore della Greco ha allegato il
verbale della remissione di querela.
Osserva la Corte che l’intervenuta rituale remissione della querela ad opera dell’Avvocato Giorgio
Pignatelli, nella qualità di procuratore speciale della querelante Nigro Antonia, seguita da rituale
accettazione da parte della querelata, di cui al verbale 30.9.15 nell’ufficio della sezione di p.g. della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, impone l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata per essere il reato ascritto alla Greco estinto ai sensi dell’art.152 c.p., con
conseguente condanna della querelata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela.
Pone le spese del procedimento a carico della querelata Greco Leonilda.
Roma, 9 novembre 2015
IL CONSIGLIERE estensore

aivvr

2 PRESIDENTE

vo

dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per essere state ritenute credibili le dichiarazioni della p.o.

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