Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45755 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45755 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’APRILE ANGELA N. IL 09/07/1956
avverso la sentenza n. 863/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 12/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/11/2015

D’Aprile Angela ricorre avverso la sentenza 12.6.14 della Corte di appello di Lecce-sezione di
Taranto che ha confermato quella in data 20.6.12 del Tribunale di Taranto con la quale è stata
condannata, per il reato di furto aggravato e ritenuta la contestata recidiva, alla pena ritenuta di
giustizia.
Deduce la ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

del teste Schiavone Domenico e per aver la D’Aprile affermato di non vestire di nero, sebbene il
teste avesse precisato che la donna vestita di nero si trovava a circa sei-sette metri di distanza e non
avesse prelevato alcunché.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia in quanto sostanzialmente
aspecifico, atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento
concreto con la motivazione della sentenza impugnata, sia perché manifestamente infondato,
avendo i giudici di appello evidenziato correttamente come la responsabilità dell’imputata riposi
sulle dichiarazioni del teste Schiavone di aver visto una donna vestita di nero prelevare la borsa
dall’autovettura all’interno della quale la propria moglie l’aveva appoggiata, per poi allontanarsi a
bordo di una vettura .
Tale donna — hanno precisato i giudici — è stata poi riconosciuta, dallo
Schiavone nell’odierna imputata a distanza di circa due ore dal fatto, in sede di ricognizione
fotografica, riconoscimento che lo stesso teste ha poi confermato in dibattimento nonostante il
tentativo della D’Aprile di accreditarsi come persona che non usava vestire di nero, circostanza
peraltro smentita — ha conclusivamente osservato la Corte pugliese — proprio dalla fotografia
oggetto di riconoscimento, ritraente la D’Aprile che indossa un abito nero.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

con-mia 1, lett.b) ed e) c.p.p. per essere la responsabilità stata ritenuta sulla base delle dichiarazioni

P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 9 novembre 2015
I RE estensore

PRESIDENTE
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/a/VA• 4./1/ 14;

IL CON

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