Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45754 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45754 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUASTELLA SERGIO N. IL 01/07/1972
avverso la sentenza n. 6594/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del
24/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/11/2015

Guastella Sergio ricorre avverso la sentenza 24.10.14 della Corte di appello di Torino che ha
confermato quella in data 16.6.09 del Tribunale di Torino-sezione di Ciriè con la quale è stato
condannato, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui
agli artt.582-585 c.p.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

di elementi sufficienti per l’affermazione di responsabilità.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto del tutto generico,
atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la
motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono neppure indicati i capi o i punti
oggetto di doglianza.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 9 novembre 2015
IL CONSIGLIERE estensore

IL PRESIDENTE
/ p

— 6/V

comma 1, lett.b) c.p.p. per mancata pronuncia di sentenza assolutoria ex art.129 c.p.p., in assenza

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