Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45753 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45753 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ASS MAMADOU MBAYE N. IL 09/09/1988
avverso la sentenza n. 4941/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del
21/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/11/2015

Ass Mamadou Mbaye ricorre avverso la sentenza 21.11.14 della Corte di appello di Torino con la
quale, in parziale riforma di quella in data 16.4.09 del locale g.u.p., esclusa l’aggravante di cui
all’art. 61 n.11-bis c.p., è stata rideterminata la pena, per i reati di cui agli artt.495, comma 1, c.p.
(capo A) e 495-ter c.p. (capo B), unificati ex art.81 cpv. c.p., con le già concesse attenuanti
generiche equivalenti alla contestata recidiva, in mesi otto e giorni dieci di reclusione.

comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per carenza di motivazione in ordine alla congruità della pena
comminata, essendosi i giudici richiamati a mere formule di stile, senza considerare la gravità del
reato e la personalità dell’imputato.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia in quanto sostanzialmente
generico, atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto
con la motivazione della sentenza impugnata, sia perché manifestamente infondato, avendo i giudici
di appello evidenziato, con motivazione puntuale e logica, che si sottrae alle censure di illegittimità,
come il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva, sia imposto dal comma 4
dell’art.69 c.p., per il resto pervenendo motivatamente alla riduzione della pena irrogata dal primo
giudice secondo il calcolo analiticamente esposto.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 9 novembre 2015
IL CONSIGLIERE estensore

/
;p131

TAE,

i

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

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