Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45752 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45752 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LEKA TONIN N. IL 17/03/1981
avverso la sentenza n. 552/2014 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
16/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/11/2015

I

Leka Tonin ricorre avverso la sentenza 16.9.14 della Corte di appello di Firenze con la quale, in
parziale riforma di quella in data 28.6.12 del Tribunale di Prato, concesse attenuanti generiche, è
stata ridotta la pena, per il reato di cui all’art.495 c.p., a mesi cinque e giorni dieci di reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett.b) c.p.p. per eccessività della pena in relazione all’attivo ravvedimento posto in

concedere anche l’attenuante di cui all’art.62 n.6 c.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia in quanto sostanzialmente
generico in ordine al trattamento sanzionatorio, atteso che la censura è formulata in modo
stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la motivazione della sentenza impugnata, sia
perché manifestamente infondato, avendo i giudici di appello evidenziato, con motivazione
puntuale e logica, che si sottrae alle censure di illegittimità, come il diniego della invocata
attenuante si basi dalla mancanza di spontaneità del comportamento del Leka al fine di elidere le
conseguenze delle false dichiarazioni rese, dal momento che erano ormai in corso gli accertamenti
di polizia con gli esiti ormai facilmente prevedibili.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 9 novembre 2015
IL CONSIGLIERE estensore

I e, PRESIDENTE

essere prima della scoperta da parte degli operanti delle vere generalità, per cui si sarebbe dovuta

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