Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45751 del 09/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45751 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MANZO ANTONIO N. IL 21/08/1987
avverso la sentenza n. 2116/2014 GIP TRIBUNALE di TRENTO, del
04/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 09/11/2015
Manzo Antonio ricorre avverso la sentenza 4.11.14, emessa dal Tribunale di Trento ai sensi degli
ant.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di furto aggravato in esercizio
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commerciale, concessa l’attenuante ex art.62 n.4 c.p. equivalente, la pena di
di reclusione ed
€310,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
reato di cui all’art.624-bis c.p. dal momento che il furto era avvenuto in orario di chiusura del
negozio.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente
infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art.129
c.p.p.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455), laddove
peraltro in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea
qualificazione del fatto contenuta in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia
ai casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati (v.
Cass., sez.IV, 18 marzo 2010, n.10692) e comunque il reato di cui all’art.624-bis c.p. è
configurabile anche allorché il soggetto, per commettere un furto, si introduca all’interno di un
negozio durante l’orario di chiusura, poiché il concetto di privata dimora è più ampio di quello di
abitazione, ricomprendendo tutti i luoghi non pubblici nei quali le persone si trattengono per
compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata (Cass., sez.IV, 10 giugno
2009, n.32232).
comma 1, lett. b) c.p.p. per erronea qualificazione giuridica del fatto, non essendo configurabile il
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
E 1.500,00.
P.Q.M.
della somma di E 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 9 novembre 2015
IL CONSIGLI RE estensore
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e