Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4575 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4575 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIULIANI ALBERTO N. IL 14/02/1940
avverso la sentenza n. 1778/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
08/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 16/12/2014

OSSERVA

Il ricorso di GIULIANI Alberto deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorso ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici. La mancanza di
specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità,
come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni

questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel
vizio di aspecificità, conducente a mente dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo,
lett. c), all’inammissibilità
Deve inoltre rilevarsi che i giudici d’appello hanno pronunciato declaratoria di
prescrizione e che in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in
sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del
rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della
causa estintiva.( Cass. N. 7718 del 1996 Rv. 205548, N. 10998 del 2001 Rv. 218653, N.
15125 del 2003 Rv. 225635, N. 48524 del 2003 Rv. 228503, N. 4177 del 2004 Rv.
227098, N. 24327 del 2004 Rv. 228973, N. 4233 del 2009Rv. 242959, N. 14450 del
2009 Rv. 244001; SSUU n. 35490 del 2009)
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili
di colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle
spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa
delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di
1.000,00 (mille) euro.
Niente per le spese presentate da parte del difensore di parte civile per mancato
svolgimento di effettiva attività processuale. Il difensore di parte civile si è
sostanzialmente limitato a chiedere genericamente l’inammissibilità del ricorso e la
liquidazione della nota spese.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di
1.000,00 euro.
Così deliberato in Roma il 16.12.2014

argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione,

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