Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4574 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4574 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MBAYE FALLOU GALASS N. IL 16/07/1974
avverso la sentenza n. 7265/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
22/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 16/12/2014

OSSERVA

Il ricorso di MBAYE FallotkGalass deve essere dichiarato inammissibile.
Con riguardo al primo motivo deve rilevarsi che i giudici d’appello hanno pronunciato
declaratoria di prescrizione con riguardo al reato sub A) e che in presenza di una causa
di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della
sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di

1996 Rv. 205548, N. 10998 del 2001 Rv. 218653, N. 15125 del 2003 Rv. 225635, N.
48524 del 2003 Rv. 228503, N. 4177 del 2004 Rv. 227098, N. 24327 del 2004 Rv.
228973, N. 4233 del 2009Rv. 242959, N. 14450 del 2009 Rv. 244001; SSUU n. 35490
del 2009)
Le restanti doglianze ripropongono in parte le stesse ragioni già discusse e ritenute
infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non
specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo
per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione
tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente dell’art. 591 cod. proc. pen.,
comma primo, lett. c), all’inammissibilità.
Contesta il ricorrente la mancata declaratoria di prescrizione, sostenendo che il reato si
era prescritto prima della sentenza della Corte ‘Appello .
In tema di ricettazione, l’ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell’art. 648 cod.
pen. non costituisce un autonoma previsione incriminatrice ma una circostanza
attenuante speciale.
L’imputato, con sentenza in data 22.5.2013, è stato ritenuto colpevole di ricettazione
commessa il 17.11.2004. Ne discende che alla data della sentenza d’appello il reato non
era prescritto né considerando la vecchia prescrizione (pari ad anni 15) che consentiva
di tenere in considerazioni le circostanze attenuanti generiche né, secondo la nuova
disciplina più favorevole,che, ai fini dell’applicazione della prescrizione, stabilisce devesi
avere riguardo alla pena stabilita per il reato base e non per l’ipotesi attenuata (anni
10).
L’inammissibilità del ricorso preclude l’accesso al rapporto di impugnazione ed
impedisce la declaratoria di prescrizione maturata dopo la pronuncia impugnata (Sez.
un., 27 giugno 2001, Cavalera, Cass. Sez. un. 23428/05 Bracale).

procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva.( Cass. N. 7718 del

A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili
di colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle
spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa
delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di
1.000,00 (mille) euro.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

1.000,00 euro.
Così deliberato in Roma il 16.12.2014

processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di

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