Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45738 del 13/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 45738 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MIFTARI ALMIR N. IL 13/05/1987
avverso l’ordinanza n. 11/2015 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
BOLZANO, del 01/10/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
ette/sentite le conclusioni del PG Dotldk4?,l-0 C 4
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 13/11/2015

c—Pme-ee.z4-,

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 1° ottobre 2015 la Corte d’appello di Trento – Sezione distaccata di
Bolzano ha disposto la consegna di Miftari Alnnir alla Procura della Repubblica di Innsbruck, in
relazione al m.a.e. processuale emesso dalla medesima Autorità Giudiziaria in data 18 agosto
2015 per concorso in una serie di reati di furto aggravato commessi nel territorio austriaco.

l’interessato, deducendo il vizio di erronea interpretazione ed applicazione della legge per
avere la Corte d’appello disposto la consegna in assenza di sufficienti indizi. Il ricorrente ha
inoltre dedotto sia l’assenza di pericoli di fuga o di reiterazione del reato, che il suo inserimento
nella realtà territoriale di Bolzano, ove ha sia la residenza che la famiglia. Si evidenzia, infine,
che nel m.a.e. non vengono indicate le utenze telefoniche sottoposte ad intercettazione nel
provvedimento austriaco e che nelle date ivi indicate egli non si trovava in Austria, come può
desumersi dalla documentazione depositata in udienza, relativamente a copie di immagini
tratte da “facebook”, che lo ritraggono in compagnia di altre persone ed in luoghi diversi da
quelli indicati nei relativi capi di imputazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto genericamente formulato sulla base di mere
asserzioni non assistite da specifiche e adeguate allegazioni documentali.

2. Deve rilevarsi, in primo luogo, l’inammissibilità delle doglianze che ripropongono temi
propriamente attinenti al profilo cautelare, essendo state, tali questioni, già oggetto di una
pronuncia di questa Suprema Corte (Sez. 6, 13 ottobre 2015, n. 41328).
Al riguardo, inoltre, deve ribadirsi il principio, più volte stabilito da questa Suprema Corte
(Sez. 6, n. 41910 del 07/10/2013, dep. 10/10/2013, Rv. 257023), secondo cui la Corte
d’appello è tenuta a svolgere ogni opportuna verifica sull’operatività della causa ostativa alla
consegna prevista dall’art. 18, comma primo, lett. r), della L. 22 aprile 2005, n. 69, solo
nell’ipotesi in cui la persona richiesta in consegna sia cittadino di altro Paese membro
dell’Unione Europea ed abbia chiesto di scontare la pena in Italia allegando dati e circostanze
specifiche e non pretestuose in ordine alla necessaria condizione dello stabile radicamento nel
territorio, mentre tali valutazioni non spettano a questa Suprema Corte, poiché ad essa
difettano poteri sostitutivi o di integrazione istruttoria e la sua cognizione, ai sensi dell’art. 609
c.p.p. – applicabile anche al ricorso per cassazione di cui all’art. 22 della I. n. 69/2005 – è
limitata ai motivi proposti e alle questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo,
nonché a quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello (Sez. 6, n. 47071
del 04/12/2009, dep. 10/12/2009, Rv. 245456).
1

2. Avverso la su indicata pronuncia ha personalmente proposto ricorso per cassazione

»

Nel caso in esame, per vero, nessun congruo elemento di valutazione in tal senso è stato
specificamente dedotto dal ricorrente.
Nella motivazione della decisione impugnata, d’altronde, la Corte d’appello ha
congruamente illustrato – ai fini della valutazione circa la sussistenza dei gravi indizi cui è
subordinata, ex art. 17, comma quarto,

I.

n. 69/2005, la consegna della persona ricercata – le

fonti di prova relative all’attività criminosa ed al coinvolgimento della persona richiesta (v. pag.
3), spiegando come le stesse, emergenti dal contenuto intrinseco del mandato, fossero

indiziario, laddove la valutazione in concreto della loro effettiva incidenza è direttamente
riservata, come è noto, all’apprezzamento di merito delle competenti Autorità giudiziaria del
Paese emittente, non potendo essere oggetto di alcuna indebita sovrapposizione cognitiva da
parte delle Autorità dello Stato richiesto (Sez. 6, n. 44911 del 06/11/2013, dep. 07/11/2013,
Rv. 257466).

3.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si
ritiene congruo determinare nella misura di 1.500,00 euro.
La Cancelleria curerà l’espletamento degli incombenti previsti dall’art. 22, comma 5, della
L. n. 69 del 2005.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, L. n. 69 del 2005.

Così deciso in Roma, lì, 13 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

astrattamente idonee a fondarne l’indispensabile requisito della gravità del compendio

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