Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45736 del 13/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 45736 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: SCALIA LAURA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
JOVANOVIC DANIJEL N. IL 06/04/1987
avverso la sentenza n. 97/2015 CORTE APPELLO di MILANO, del
05/10/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LAURA SCALIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. p ex e,, FriA . p ■ • rrt.

Udit, dopo aver preso contatti con tale
Angel Cespedosa Bianco, imprenditore immobiliare spagnolo, a cui aveva manifestato
interesse all’acquisto di proprietà immobiliari industriali site in Terrassa, presi accordi
sulla conclusione dell’affare, il giorno 13.05.2013 si era incontrato con il Bianco in una
stanza d’albergo in Spagna.
Qui lo Jovanovic, con altri, aveva introdotto in una apparente macchina conta soldi
la somma di € 1.500.000, costituente la prima tranche del corrispettivo dell’acquisto
programmato, per 3 milioni di euro, di una proprietà immobiliare industriale del Bianco.
La macchina, in realtà collegata con un mobile in cui era nascosta una persona che
sostituiva le banconote introdotte con altrettante false, al termine dell’operazione
provvedeva a versare alla persona offesa € 1.500.000 in banconote fac-simile. Gli
autori della truffa ricevevano contestualmente € 250 mila a titolo di commissione per
l’assunta intermediazione.
Sulle banconote erano state trovate le impronte digitali dello Jovanovic che era poi
stato riconosciuto dalla vittima.

2. Su detti fatti, con ordinanza in data 17.08.2015, il consigliere delegato della
Corte di appello di Milano ha convalidato l’arresto dello Jovanovic, che non ha prestato
il consenso alla consegna e che non ha rinunciato al principio di specialità, ed ha
applicato la misura della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistere l’esigenza di
garantire che la persona non si sottraesse alla consegna, desumendo il pericolo di fuga
1

La Corte di appello ha subordinato la consegna, risiedendo l’arrestato in Italia, alla

dalla gravità del reato, dall’entità della pena da scontare, dalle condizioni personali
dell’arrestato.

3. Il difensore dell’imputato propone ricorso per cassazione avverso l’indicata
sentenza lamentando violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in
relazione alli art. 18, lett. p) legge n. 69 del 2005 ed all’art. 6, comma secondo, cod.
pen.):
a) per non avere la Corte risolto il contrasto esistente tra quanto dichiarato dalla

italiana – quest’ultimo atto introdotto dalla difesa dell’indagato, all’udienza tenutasi
dinanzi alla Corte di appello di Milano- giusta acquisizione, come richiesto dal difensore
dello Jovanovic, di informazioni suppletive allo Stato richiedente, a norma dell’art. 16
della legge n. 69 del 2005;
b) per non avere la Corte rifiutato la consegna dello Jovanovic, ritenendo a tal fine
rilevante, per l’applicazione dell’art. 18 I. n. 69 cit., il luogo, la Spagna, in cui era stato
consumato il reato, pur risultando la condotta contestata in parte svoltasi sul territorio
italiano: e cioè in Milano ove l’indagato e la persona offesa si erano incontrarti per
definire l’operazione immobiliare (art. 18, lett. p) legge n. 69 del 2005) oggetto della
contestata operazione truffaldina.

RITENUTO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Le ragioni fatte valere dalla difesa, complessivamente valutate per i due articolati
motivi, sono dirette infatti a sindacare la sentenza che ha ordinato la consegna dello
Jovanovic all’Autorità giudiziaria della Spagna per dedotta violazione del principio di
territorialità e quindi della giurisdizione nazionale nei rapporti con quella propria delle
autorità straniere.
Per l’indicato profilo infatti si evidenzia dal ricorrente come una parte della condotta
truffaldina contestata all’indagato abbia trovato svolgimento in Italia e come nella
dedotta erroneità dell’applicazione delle norme così come operata dalla Corte di appello,
quest’ultima abbia valorizzato il luogo di consumazione del reato di contro al principio di
territorialità sancito dall’art. 6, secondo comma, cod. pen. cit., offrendo una illegittima
lettura dell’art. 18 lett. p) legge n. 69 del 2005.
In detto quadro si inserisce l’ulteriore e strumentale motivo, ai fini indicati, relativo
alla mancata risoluzione del contrasto esistente tra gli esiti probatori consegnati ai
contenuti della querela sporta dalla persona offesa ed a quanto dallo stesso offeso
dichiarato dinanzi alle autorità spagnole in sede di riconoscimento fotografico dello
Jovanovic, contrasto per il quale la difesa richiedeva indagini suppletive (art. 16 I. n. 69
del 2005).
2

persona offesa in querela e nel verbale di riconoscimento fotografico, tradotto in lingua

Come correttamente ritenuto dalla Corte di appello, il contrasto che si vorrebbe
individuato dalla difesa è irrilevante, o, meglio, tale è la circostanza su cui cadrebbe lo
stesso.
Ed infatti i contatti intercorsi tra la persona offesa e l’indagato in Milano – si siano o
meno gli stessi tradotti in un incontro tra gli indicati soggetti in territorio nazionale non valgono ad individuare l’elemento processuale che determinerebbe il rifiuto della
richiesta dell’Autorità spagnola.
Ed invero non è dato neppure comprendere, per i primi, quale ruolo avrebbe avuto

La valorizzazione operata quindi dalla Corte di appello del momento consunnativo del
reato in territorio spagnolo, non si traduce tettia:a in un improprio processo in cui le
categorie della competenza e della giurisdizione verrebbero a confondersi tra loro.
Piuttosto per l’assunta decisione si realizza una corretta valutazione complessiva delle
condotte imputate, condotte che si sono pienamente dispiegate, assorbendo in tal
modo ogni minore ed ancora non univoco segmento di condotta realizzato in Italia, nel
territorio dello Stato richiedente.
Siffatta lettura risponde ad orientamento espresso da questa Corte che nella
necessità di una valutazione unitaria del reato e di emergenze processuali, rilevanti
nella specie trattandosi di richiesta coltivata in fase di indagine e per le quali da un
canto non si registrano iniziative investigative assunte in Italia, la difficoltà di
svolgimento di indagini, l’inesistenza di persone offese le cui posizioni potrebbero
essere sacrificate da una trattazione del procedimento in territorio estero, la
irragionevole creazione di una situazione di litispendenza o quindi di un conflitto di
giurisdizione (Sez. 6, n. 20281 del 24/04/2013, Vetro).
Per la specie in esame, integri appaiono, quindi, quei profili di transnazionalità
diretti, nella loro affermazione, a superare ogni ostacolo alla cooperazione bilaterale
nella finalità preventiva e di risoluzione dei conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri
dell’Unione europea, nella ritenuta soddisfazione del principio di obbligatorietà
dell’azione penale allorché ogni Stato membro garantisca l’esercizio dell’azione in
relazione ad un determinato reato (par. 12, art. 80 TFUE)
Il ricorso va pertanto rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese
processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, I. n. 69 del
2005.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, I. n. 69 del
2005.
3

l’indagato, conosciuto dall’offeso come David, a Milano.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2015

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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