Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45732 del 06/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 45732 Anno 2015
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
• FIENGO Nicola, nato il 19.07.1969;
avverso la ordinanza n. 3853/15 in data 17/08/2015 del Tribunale di Napoli in
funzione di giudice del riesame,
visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Giovanni Diotallevi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Mario Maria Stefano Pinelli, che ha concluso chiedendo la declaratoria
d’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv.to Massimo Krogh del foro di Napoli di fiducia, anche in
sostituzione dell’avv.to Gianfranco Antonelli del foro di Napoli, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 17/08/2015, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale
di Napoli ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso
il locale Tribunale in data 24/7/2015 con la quale era stata applicata a Fiengo
Nicola la misura cautelare personale degli arresti domiciliari in relazione al reato
di cui agli artt. 81, 644, comma 1 e 5 n. 4 cod. pen.
In sintesi, il Fiengo è stato ritenuto gravemente indiziato di aver compiuto con
più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi,

Data Udienza: 06/11/2015

nell’anno 2013, prestiti in denaro a De Felice Pino – titolare della concessionaria
Season Italia in Ercolano – facendosi promettere e dare interessi usurari, con le
modalità e nella misura specificatamente indicate nel capo d’imputazione sub a)
della rubrica.

Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato,
deducendo:

Si duole, innanzitutto, la difesa del ricorrente in ordine al fatto che nel
provvedimento impugnato non si sarebbe adeguatamente tenuto conto delle
discordanze tra le dichiarazioni rese da De Felice Pino e quelle del figlio Raffaele
circa l’individuazione del soggetto che – tra i due – avrebbe ricevuto il denaro
elargito dal Fiengo nonché circa la provenienza degli assegni dati in garanzia;
contrasto dichiarativo che incrinava in maniera insanabile l’attendibilità del
denunciate e che non aveva trovato alcun sostegno argomentativo nella
motivazione del tribunale.

2. Violazione dell’art. 309, comma 9 cod. proc. pen.
Evidenzia, al riguardo, la difesa del ricorrente che nell’ordinanza impugnata
sarebbe del tutto carente la motivazione in punto di “attualità” delle esigenze
special – preventive ravvisate dal gip a fondamento dell’adozione della cautela,
in relazione al pericolo di recidiva e con specifico riferimento all’esistenza di
occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati.
3. Illogicità della motivazione, contraddittorietà rispetto agli atti del processo.
Lamenta il ricorrente che nel motivare circa la sussistenza delle esigenze
cautelari, la gravità e la pericolosità della condotta, ai fini dell’art.274, lett. c)
cod. proc. pen. il tribunale avrebbe fatto riferimento a connotati della condotta
riferibili ad altri imputati in relazione ad imputazioni a lui estranee (l’usura di cui
ai capi b e e; l’estorsione di cui ai capi f e g).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Deve innanzitutto doverosamente premettersi che le Sezioni Unite di questa
Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che “in tema di misure cautelari
personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di
motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla

2

1. Omessa motivazione, motivazione apparente.

consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito
di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai
limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente
conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro
indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione
riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica
e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie”
(in motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica

la validità dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati
nell’art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità
del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della
decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere
conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui
all’art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare
contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e
tendente all’accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata
probabilità di colpevolezza – Cass. Sez. U, sent. n. 11 del 22/03/2000, dep.
02/05/2000, Rv. 215828).
Tale orientamento, dal quale l’odierno Collegio non intende discostarsi, ha
trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (cfr. ex
ceteris: Cass. Sez. 4, sent. n. 26992 del 29/05/2013, dep. 20/06/2013, Rv.
255460).
Ne consegue – ed il discorso vale anche per le esigenze cautelari di cui si dirà più
avanti – che “l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc.
pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice è rilevabile in
cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od
in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del
provvedimento impugnato (in motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di
legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del
giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei
dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo
formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa
valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito – Cass. Sez. F,
sent. n. 47748 del 11/08/2014, dep. 19/11/2014, Rv. 261400; Sez. 3, sent. n.
40873 del 21/10/2010, dep. 18/11/2010, Rv. 248698).

3

funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo

Ciò premesso, non può qui non rilevarsi che l’ordinanza impugnata presenta una
motivazione congrua, non manifestamente illogica e tantomeno contraddittoria.
In essa risultano, infatti, ricostruite le emergenze investigative e tutti gli ulteriori
elementi che portano a ritenere che i fatti di usura descritti nell’imputazione
preliminare si sono verificati e che essi sono riconducibili all’indagato.
Per contro la difesa del ricorrente si limita a citare alcuni brani delle dichiarazioni
di De Felice Pino e di suo figlio Raffaele (i menzionati verbali del 15 e del 29
gennaio 2014 non sono stati prodotti dalla difesa del ricorrente a questa Corte)

probatorio al solo fine di asserire un contrasto, derivante dalla circostanza che
entrambi i dichiaranti hanno affermato di aver ricevuto personalmente il prestito
e di aver corrisposto al Fiengo assegni propri a garanzia del prestito.
Sul punto la motivazione contenuta nell’ordinanza impugnata è tutt’altro che
mancante o viziata da manifesta illogicità.
Il tribunale infatti ha rilevato la discrasia in questione ma ha affermato che essa
non inficia la veridicità del nucleo centrale della narrazione, trattandosi di profili
che, pur esigendo ulteriori approfondimenti chiarificatori, mediante specifiche e
mirate attività istruttorie, non consentono di confutare il complessivo giudizio di
attendibilità delle fonti assunte dagli inquirenti e che trovano conforto in ulteriori,
pregnanti elementi di natura documentale e materiale, che concorrono a ritenere
integrate le condotte usurarie nei termini riportati nella provvisoria incolpazione.
Tali elementi di accusa – specificatamente indicati (i riscontri estrinseci costituiti
dalle acquisizioni documentali, dagli esiti di accertamenti contabili, dalle
risultanze di attività d’intercettazione sulle utenze telefoniche in uso alla vittima
ed all’indagato, dalla novazione dei prestiti e dalla dazione degli interessi o degli
altri vantaggi usurari – in particolar modo il trasferimento di un immobile e di
due autovetture) – non sono stati confutati con i motivi di ricorso che non
tengono dunque conto della prevalenza di essi rispetto all’unico dato da chiarire,
non idoneo – in base alla logica conclusione del tribunale – ad inficiare il quadro
indiziario.

2. Quanto, poi, al secondo ed al terzo motivo di ricorso, ritiene il ricorrente che il
tribunale abbia per un verso omesso di esaminare la censura relativa alla carente
motivazione da parte del Gip sull’attualità delle esigenze cautelari e per altro
abbia fatto riferimento ad elementi di valutazione estranei al capo a) delle
imputazioni ai fini della connotazione pericolosa della condotta.

4

che vengono decontestualizzati dall’intero (e ben più ampio) compendio

Per quanto riguarda la censura attinente alle esigenze cautelari contenuta nel
secondo motivo non può non rilevarsi l’assoluta genericità dello stesso nella
parte in cui si limita sostanzialmente a richiamare i principi generali che
disciplinano la materia ed a dolersi, altrettanto genericamente e con valutazioni
non puntuali, della carenza motivazionale relative al provvedimento impugnato
senza di fatto affrontare specificamente gli elementi indicati dal Tribunale del
riesame. Per quanto riguarda l’elemento della concretezza osserva la Corte che
ai fini della valutazione del pericolo che l’imputato commetta ulteriori reati della

primo, lett. c), cod. proc. pen., non si identifica con quello di “attualità”
derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla
commissione di nuovi reati, dovendo, al contrario, essere lo stesso riconosciuto
alla sola condizione, necessaria e sufficiente, che esistano elementi “concreti”
(cioè non meramente congetturali) sulla base dei quali possa affermarsi che
l’imputato, verificandosi l’occasione, possa facilmente commettere reati che
offendono lo stesso bene giuridico di quello per cui si procede. (Sez. 5, n. 24051
del 15/05/2014 – dep. 09/06/2014, Lorenzini e altro, Rv. 260143).
Ciò premesso i Giudici del merito, infatti, hanno adeguatamente motivato in
ordine all’esigenza cautelare legata alla necessità di prevenire la reiterazione di
analoghe condotte delittuose ed hanno altresì chiarito che “l’attualità delle
esigenze cautelari legittimanti l’adozione del vincolo custodiale è resa evidente
dalle segnalazioni, in tempi recenti, della Polizia Giudiziaria in ordine alla
situazione di grave disagio personale ed economico vissuto dalle vittime e al
pervicace atteggiamento vessatorio manifestato dall’indagato Fiengo Nicola”;
hanno altresì evidenziato che “quest’ultimo, noncurante dell’illiceità del patto
usurario che ne è alla base, non ha esitato a dare corso, mediante procedura
d’urgenza, ad un’azione civile contro De Felice Raffaele per ottenere il rilascio
dell’immobile adibito all’attività di rivendita delle auto, essendo scaduto
l’usufrutto temporaneo del bene concessogli con l’atto di compravendita”; hanno
definito pertanto “il comportamento tenuto dal Fiengo rivelatore di una
persistente intenzionalità criminosa, orientata al definitivo conseguimento degli
illeciti obiettivi avuti di mira ai danni dei De Felice”, con conseguente “concreto
ed attuale rischio di recidiva specifica”.
Il giudice del riesame ha pertanto confermato l’ordinanza coercitiva impugnata
per le stesse ragioni indicate nel provvedimento stesso precisando – a seguito
della censura del ricorrente – i requisiti di attualità e concretezza delle esigenze
cautelari sottese all’adozione della misura.

5

stessa specie, il requisito della “concretezza”, cui si richiama l’art. 274, comma

Quanto, poi, al richiamo, in un punto della motivazione, ad elementi estranei al
reato contestato al Fiengo, è appena il caso di rilevare che trattasi di valutazioni
che riguardano in termini generali e conclusivi i delitti di usura ed estorsione
oggetto del provvedimento; che certamente è riferibile al Fiengo il riferimento al
drammatico contesto in cui si originava il rapporto finanziario tra le vittime e gli
indagati ed alla pressione morale su di esse esercitate; che nella successiva
trattazione, sono stati specificati – come accennato in precedenza – gli elementi
relativi all’attualità delle esigenze cautelari con riferimento al Fiengo.

ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il giorno 6 novembre 2015.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato e il

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA