Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45731 del 06/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 45731 Anno 2015
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
• PISANI Marco Gerardo, nato a Carlantino (FG) il giorno 25/04/1957;
avverso la ordinanza n. 912/15 in data 07/08/2015 del Tribunale di Milano in
funzione di giudice del riesame,
visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Giovanni Diotallevi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Mario Maria Stefano Pinelli, che ha concluso chiedendo la declaratoria
d’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 07/08/2015, a seguito di giudizio di appello cautelare, il
Tribunale di Milano confermava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Monza in data 5.06.2015 con la quale era stata rigettata la
richiesta di dichiarazione d’inefficacia o comunque di modifica della custodia
cautelare in carcere alla quale era sottoposto Pisani Marco Gerardo.

1.1 Premetteva il Tribunale di Milano che:

Data Udienza: 06/11/2015

- al ricorrente era stata applicata la misura restrittiva inframuraria con ordinanza
del 25.10.2013 del Gip del Tribunale di Busto Arsizio per una rapina aggravata
avvenuta in pari data, in ordine alla quale era intervenuta sentenza di
patteggiamento in data 18.03.2014;
– che, successivamente, con ordinanza del Gip del Tribunale di Monza 7.04.2014
lo stesso ricorrente era stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere in
relazione ad una rapina avvenuta nell’agosto del 2013, per la quale era
intervenuta sentenza di condanna in data 2.04.2015;

Tribunale di Monza, al quale era stata prospettata la sussistenza del vincolo di
continuazione tra le due rapine, aveva rigettato la richiesta, escludendo l’identità
del disegno criminoso;
– che in seguito la difesa aveva domandato la revoca della misura cautelare in
atto o, in subordine, la sua attenuazione, affermando che doveva ritenersi
applicabile l’art.297, terzo comma cod. proc. pen. relativo alle cd. contestazioni a
catena, con conseguente retrodatazione al primo provvedimento restrittivo del
termine per il computo della durata massima della misura in atto;
– che il gip aveva rigettato l’istanza con l’ordinanza in quella sede impugnata
ribadendo l’insussistenza del disegno criminoso.

1.2. Ciò premesso il tribunale del riesame affermava che risultava sussistente
una specifica preclusione in ordine alla valutazione della sussistenza della
connessione qualificata sub specie di identità del disegno criminoso e che proprio
il fatto che tale questione era stata oggetto di specifica pronuncia in sede di
giudicato di primo grado impediva il riesame in sede cautelare, con conseguente
rigetto sul punto del ricorso.

1.3 Per quanto riguardava invece la subordinata richiesta di arresti donniciliari, il
giudice di appello rilevava la mancata indicazione da parte della difesa ci
elementi nuovi valutabili a favore dell’indagato, successivi alla emanazione della
ordinanza originaria.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
del Pisani, deducendo:
a) violazione di legge (nullità dell’ordinanza per mancanza di motivazione in
relazione agli artt. 125, 3^ comma – 273, 3^ comma e 303 cod. proc. pen.),
evidenziando che i due procedimenti penali avevano avuto inizio da un’unica CNR

2

– che in sede di valutazione dei fatti effettuata con quest’ultima pronuncia, il

del 25.10.2013 dei Carabinieri di Desio e che agli effetti della seconda misura
custodiale del 07.04.2014, il termine di decorrenza doveva essere individuato
nella data di emissione del primo provvedimento restrittivo (il 25.10.2014), con
conseguente decorrenza dei termini ex art.303 cod. proc. pen, circostanze non
trattate dal tribunale del riesame nonostante lo specifico motivo di ricorso;
b) violazione di legge (art.297 cod. proc. pen.) trattandosi di procedimenti
avvinti da connessione qualificata, relativi a reati della stessa indole, commessi
in un arco di tempo ravvicinato, con modalità identiche e con gli stessi soggetti;

relazione agli artt. 125, 3^ comma – 274, 275, 284 e 299 cod. proc. pen.),
avendo il tribunale omesso di prendere in considerazione tutti gli elementi nuovi
prospettati dalla difesa con riferimento alla richiesta di concessione degli arresti
domiciliari (la disponibilità di un’abitazione e l’ospitalità della convivente)

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Con i primi due motivi di ricorso la difesa del Pisani lamenta la mancata
applicazione dell’art.297. terzo comma cod. proc. pen. norma che stabilisce che,
se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la
medesima misura per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della
prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell’art.12,
comma 1, lett. b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli
altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima
ordinanza e sono commisurati all’imputazione più grave.
Ritiene il ricorrente che nel caso di specie sussisterebbe la continuazione fra le
rapine a base delle due misure cautelari (di cui all’ordinanza del gip del Tribunale
di Busto Arsizio del 25.10.2013 e del gip de Tribunale di Monza del 07.04.2014),
in realtà senza soffermarsi sugli ulteriori requisiti – oltre quello dell’unicità del
disegno criminoso – che qualificano la continuazione ai fini dell’applicazione della
norma invocata e soprattutto senza confutare l’argomentazione contenuta
nell’ordinanza impugnata secondo cui l’esclusione della continuazione è stata
affermata “in sede di giudicato di primo grado” ed “impedisce che questa sia
riesaminata in sede cautelare”.
Oltre ad essere aspecifico il motivo si basa su presupposti erronei.
Ha stabilito infatti la Suprema Corte, con argomentazioni che il collegio
condivide, che in tema di contestazioni a catena, la retrodatazione prevista
dall’art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., non opera nel caso di mis r

3

c) violazione di legge (nullità dell’ordinanza per mancanza di motivazione in

cautelari emesse per fatti diversi, in relazione ai quali esiste una connessione
non qualificata e che siano oggetto di distinti procedimenti pendenti davanti ad
autorità giudiziarie diverse per ragioni di competenza. (In motivazione la Corte
ha precisato che la diversità di competenza delle autorità giudiziarie fa ritenere
che i procedimenti non avrebbero potuto essere riuniti e che quindi la sequenza
di provvedimenti cautelari non può essere frutto di una scelta del pubblico
ministero per ritardare la decorrenza della seconda misura – Cassazione sent.
sez. 2^ n.51838 del 16.10.2013 – dep. 30.12.2013 – Rv 258104.

due autorità giudiziarie diverse per ragioni di competenza per cui a priori
l’istituto della retrodatazione non poteva trovare applicazione.
2. Con il terzo motivo il ricorrente afferma che il Tribunale del riesame avrebbe
omesso di considerare gli elementi nuovi prospettati dalla difesa ai fini della
concessione degli arresti domiciliarí, richiesti in via subordinata.
L’assunto è infondato, posto che nel provvedimento impugnato sono contenute le
ragioni del diniego della attenuazione della misura cautelare, facendosi
riferimento alla mancanza di elementi nuovi, tali da incidere sulle ragioni esposte
nell’ordinanza originaria; novità non ravvisata nella prospettazione di fattori
esterni (il domicilio presso la convivente), privi di quella sicura valenza
sintomatica in ordine al mutamento delle esigenze cautelari esaminate all’inizio
del trattamento cautelare.
3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rinnessione in libertà del
ricorrente, deve disporsi – ex articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa sia trasmessa
al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perché
provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda z orma dell’art. 94, comma 1 ter disp.att. cod. proc.pen.

Così deciso

‘orna il giorno 6 novembre 2015.

E’ evidente che nel caso di specie i provvedimenti cautelari sono stati emessi da

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