Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45730 del 06/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 45730 Anno 2015
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
• PAGNONI Alessandro nato a San Benedetto del Tronto il 2.05.1978
avverso il decreto di archiviazione emesso in data 19.07.2014 del giudice delle
indagini preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno,
visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Giovanni Diotallevi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del
provvedimento impugnato con restituzione degli atti all’ufficio Gip dal quale essi
provengono;
FATTO E DIRITTO

1. Con decreto emesso il 19.07.2014 dal giudice per le indagini preliminari del
tribunale di Ascoli Piceno era dichiarata inammissibile l’opposizione alla richiesta
di archiviazione del PM relativa al procedimento penale nei confronti di Tagliapini
Riccardo, Bruni Gianfranco e Feriozzi Nazzareno, indagati per il reato di cui
all’art.640 cod. pen; opposizione presentata – in base al testo del provvedimento
– nell’interesse di Pagnoni Ettore.
Il Gip disponeva di conseguenza l’archiviazione del procedimento, ordinando la
restituzione degli atti al PM.

Data Udienza: 06/11/2015

2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore di Pagnoni
Alessandro sulla base dei seguenti motivi:
– violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, violazione
dell’art.408, 2″ comma cod. proc. pen. in relazione all’art.409, 6″ comma cod.
proc. pen. e 127 cod. proc. pen, per omessa notifica dell’avviso di deposito della
richiesta di archiviazione del PM: ha lamentato il ricorrente di aver proposto
denuncia querela, unitamente al fratello Ettore Pagnoni, nei confronti degli

Azienda Agricola Certosa dei f.11i Ettore e Alessandro Pagnoni; di aver agito in
proprio oltre che in qualità di socio della suddetta società; di aver chiesto
espressamente nell’esposto di essere informato nel caso si addivenisse a
richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari e/o a richiesta di
archiviazione; di aver regolarmente ricevuto l’avviso del PM di richiesta di
proroga del termine delle indagini; di non aver invece ricevuto notifica dell’avviso
di deposito della richiesta di archiviazione formulata dal PM, indirizzata soltanto
al fratello Ettore; di non aver ricevuto neanche l’avviso di fissazione dell’udienza
fissata dal Gip a seguito dell’opposizione all’archiviazione proposta da Ettore
Pagnoni, con conseguente nullità del provvedimento adottato in sua assenza;
– violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, violazione
dell’art.409, 2″ comma cod. proc. pen. in relazione all’art.409, 6″ comma cod.
proc. pen. e 127 cod. proc. pen: ha sostenuto il ricorrente che “nel fissare
l’udienza in camera di consiglio il Gip provvedeva ex art.409, 2″ comma cod.
proc. pen. e, dunque, indipendentemente dalla esistenza di un’opposizione, bensì
muovendo dalla premessa della non accoglibilità, allo stato, della richiesta di
archiviazione formulata dalla Procura” con conseguente “obbligo in capo al Gip,
di provvedere a far notificare, la data dell’udienza anche alla persona offesa
Alessandro Pagnoni, invece del tutto pretermesso ed impossibilitato …ad alcuna
interlocuzione sulla richiesta di archiviazione”.
3. Il ricorso è fondato.
Il ricorrente infatti risulta parte offesa nel procedimento in oggetto relativamente
ai fatti esposti nella denuncia querela a sua firma (oltre che del fratello Ettore)
con la quale aveva altresì espressamente indicato di voler essere avvisato in
caso di richiesta di archiviazione da parte del PM. Tale avviso è stato omesso,
come risulta dall’esame degli atti (lo stesso decreto di archiviazione e di rigetto
dell’opposizione proposta da Ettore Pagnoni riporta come parte offesa solamente
quest’ultimo).

2

indagati per il reato di truffa in loro danno, soci e rappresentanti della SS

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte che il Collegio condivide,
l’omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia
fatto richiesta determina la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità
del decreto di archiviazione ai sensi dell’art. 127, comma quinto, cod. proc. pen.
(Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 1508 del 13/12/2010 – dep. 19/01/2011 – Rv.
249085; Sez. 6, Sentenza n. 24273 del 19/03/2013 – dep. 04/06/2013 – Rv.
255108).

n. 17201 del 26/11/2008, Rv. 243594) l’impugnazione con ricorso per
cassazione del decreto di archiviazione, in caso di omesso avviso della relativa
richiesta alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta, è esperibile nel termine
ordinario che, in tal caso, decorre dal momento in cui la persona offesa abbia
avuto notizia del provvedimento; nella specie, in mancanza di elementi di fatto in
contrario, dal momento in cui la persona offesa fu informata dell’esito del
procedimento dal fratello, al quale l’ordinanza del Gip del 19.07.2014 era stata
notificata il 06.08.2014 (il ricorso in Cassazione è stato depositato il
30.09.2014).
L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con trasmissione degli atti al P.M.
presso il tribunale di Ascoli Piceno per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla s.r. l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al P.M. presso
Tribunale di Ascoli Piceno per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il giorno 6 novembre 2015

Il Co

7tI re estensore

Il Presidente

Nessun dubbio altresì sulla tempestività del ricorso atteso che (cfr. Sez. 5, sent.

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