Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45729 del 06/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 45729 Anno 2015
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
• HUDOROVICH Odra, nata a Milano il giorno 23.12.1984
avverso la sentenza n. 8188 in data 13.07.2015 del Tribunale di Milano in
composizione monocratica,
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Giovanni Diotallevi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Vito D’Ambrosio, che ha concluso chiedendo che la Corte dichiari
inammissibile il ricorso;
FATTO E DIRITTO

Con sentenza emessa dal tribunale di Milano in composizione monocratica il
13.07.2015 a Hudorovic Odra, su richiesta delle parti ai sensi dell’art.444 cod.
proc. pen. era applicata la pena di due anni di reclusione ed euro 4.000 di multa,
previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.62 n.4 cod. pen.
con equivalenza rispetto alla contestata aggravante, per il reato di rapina
aggravata in concorso, commessa in un esercizio commerciale di Milano
1’11.07.2015.

Data Udienza: 06/11/2015

Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato,
deducendo la violazione dell’art.606, 1^ comma lett. b) cod. proc. pen. per
inosservanza o erronea applicazione della legge penale.
Sostiene il ricorrente la mancata derubricazione del reato contestato di rapina
aggravata in furto.
Il Procuratore Generale con nota del 18.09.2015 ha chiesto dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso.

Infatti, per consolidato orientamento della Suprema Corte la richiesta di
applicazione di pena patteggiata deve essere considerata irrevocabile, una volta
che su di essa sia stato manifestato il consenso dell’altra parte, in quanto le
dichiarazioni congiunte di volontà determinano effetti non reversibili nel
procedimento che, avviato verso un epilogo anticipato, con l’assunzione, da
parte dell’indagato, della qualità di imputato e l’esercizio dell’azione penale, non
può tornare nella fase delle indagini preliminari e richiedere l’intervento del
giudice, valutativo delle richieste formulate. Invero, la richiesta di applicazione di
pena patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che,
pervenuto a conoscenza dell’altra parte, non può essere né revocato, né
modificato unilateralmente ed è sottoposto solo al controllo giudiziale (ex multis
Cass. Sez. 1, sent. n. 1066 del 17.12.2008 dep. 13.1.2009 rv 244139; Cass.
Sez. 3, sent. n. 39730 del 4.6.2009 dep. 12.10.2009 rv 244892). Di
conseguenza è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti
della sentenza di patteggiamento e diretto a far valere asseriti vizi afferenti a
questioni incompatibili con la richiesta di patteggiannento formulata per il fatto
contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione,
poiché l’accusa, come giuridicamente formulata, non può essere rimessa in
discussione, in quanto l’applicazione concordata della pena presuppone la
rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da
quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato.
(Conforme, sez. 2, 14 gennaio 2009, n. 5240, non massimata).
Nel caso di specie il ricorrente muove generici rilievi sulla qualificazione del
reato, senza considerare che l’annullamento in sede di legittimità della sentenza
di patteggiamento è possibile solo in caso di pena illegittima, circostanza che
avrebbe dovuto indurre il giudice a non ratificare l’accordo: situazione estranea
al procedimento in esame.

2

Il ricorso è in effetti inammissibile.

Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa
di € 1.500,00 (milecinquecento) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

spese processuali e della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 6 novembre 2015

gliere estensore

Il Presidente

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle

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