Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45722 del 06/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 45722 Anno 2015
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
• LEVAKOVIC Francesco nato a Roma il giorno 25.01.1980

avverso la sentenza n.9 in data 09.01.2015 della Corte di Appello di Perugia
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Giovanni Diotallevi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Mario Maria Stefano Pinelli, che ha concluso chiedendo la declaratoria
d’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell’imputato, Avv. Flavio Grassini del foro di Perugia
RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 9.01.2015 la Corte di Appello di Perugia, dichiarava la
nullità della sentenza emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Perugia in
composizione monocratica nei confronti di Levakovic Francesco e da costui
appellata, limitatamente al capo A), rilevando che il fatto era diverso da quello
contestato, ravvisando il reato di riciclaggio di cui all’art.648 bis cod. pen.
(anzichè quello di ricettazione), in conseguenza dell’utilizzo di altre targhe
sull’autovettura di provenienza delittuosa; ordinava pertanto la restituzione per
questa parte degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Perugia.

Data Udienza: 06/11/2015

Rideterminava infine la pena in relazione al residuo reato sub B) ex art. 707 cod.
pen. (possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso) in sei mesi di arresto, con
esclusione – trattandosi di contravvenzione – della contestata recidiva.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, deducendo:
– l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art.648 bis cod. pen. sotto il profilo
dell’insussistenza del fatto tipico del riciclaggio anziché dell’ipotesi di ricettazione

imputato (violazione dell’art. 606 lett. b cod. proc. pen.);
– l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art.707 cod. pen. sotto il profilo
della rideternninazione della pena dell’arresto a mesi sei, in violazione del divieto
della reformatio in peíus ex art. 515, comma 3 cod. proc. pen. in ragione della
modifica dell’incidenza dell’aumento della pena nel reato continuato (violazione
art. 606, comma 1 lett. e cod. proc. pen.)

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’appello è fondato nei limiti di seguito precisati.

2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la valutazione delle prove da parte
della corte territoriale ritenendo di non essere stato a conoscenza della
sostituzione delle targhe dell’auto che si accingeva a cedere a terzi, con
conseguente erronea applicazione dell’art.648 bis cod. pen.
2.1 E’ opportuno premettere che la diversità del fatto accertato rispetto a quello
contestato deve essere rilevata dal giudice d’appello sia quando tale diversità
non sia stata rilevata dal giudice di primo grado, sia quando essa sia emersa nel
giudizio d’appello;in questi casi, in applicazione analogica dell’art. 604, comma
primo, cod. proc. pen., la corte territoriale deve annullare la sentenza di primo
grado ed ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero con sentenza
(cfr. Cassazione, sez. 4, sentenza n.18135 del 9.02.2010 – dep. 13.05.2010 Rv. 247533).
Nel caso di specie la corte di appello ha proceduto ad una diversa e più grave
qualificazione del fatto contestato, così come accertato a seguito del giudizio di
primo grado, ed ha pertanto correttamente disposto l’annullamento in parte qua
della sentenza impugnata dall’imputato, affidando alla Procura di Perugia la
prosecuzione dell’azione penale con riferimento al riscontrato riciclaggio.

2

contestata dal PM, in considerazione altresì dell’appello da parte del solo

Se è vero che avverso detta pronuncia di nullità è in astratto ammissibile il
ricorso per cassazione, atteso l’effettivo interesse del Levakovic ad evitare un
aggravamento della sua posizione processuale (sul punto cfr. Cassazione, sez. 4,
sentenza n.11228 del 04.03.2015 – dep. 17.03.2015 – Rv. 262715), è altresì
indubbio che la qualificazione del fatto risulta adeguata, conforme cioè al dato
normativo (art.648 e 648 bis cod. pen.) così come interpretato dalla Suprema
Corte.
Il giudice di appello ha infatti correttamente rilevato che il delitto di riciclaggio si

richiedono sul piano soggettivo la consapevolezza delittuosa dell’oggetto
materiale, ma solo il primo presuppone anche la volontà di occultare la cosa, con
la conseguenza che, in materia di concorso apparente di norme, sussistendo
l’elemento specializzante, occorre applicare tale elemento quando dalla analisi
del rapporto strutturale tra le due fattispecie astratte emerga la sussistenza dello
stesso.
L’analisi delle risultanze processuali ha consentito di accertare che il ricorrente
era a conoscenza della provenienza delittuosa dell’auto sulla quale viaggiava e
che la sua condotta era diretta ad ostacolare l’identificazione della vettura
oggetto di furto attraverso la manomissione delle targhe. Il Levakovic, fermato
insieme ad un complice, confessò in sede di convalida di fermo, di aver ricevuto
il veicolo nella piena consapevolezza della sua provenienza furtiva, con l’obiettivo
di rivenderlo a terzi; all’interno dell’auto erano state rinvenute le targhe originali,
sostituite con altre appartenenti ad una Fiata Panda a sua volta oggetto di furto.
Poiché la sostituzione di una targa di un’autovettura è operazione tesa ad
ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa della cosa, trasformando
o alterando il bene, la corte territoriale ha ritenuto che i fatti rientrassero nel
delitto di cui all’art.648 bis cod. pen. trasmettendo gli atti all’autorità giudiziaria
inquirente per l’ulteriore corso.
La tesi del ricorrente circa la consapevolezza della sostituzione delle targhe sarà
oggetto di più approfondito esame nel nuovo giudizio, emergendo allo stato dagli
atti la disponibilità che egli aveva del mezzo, al quale erano state apposte targhe
di provenienza furtiva ed al cui interno erano ancora custodite le targhe originali.

2.2 Sostiene inoltre il ricorrente che la sentenza doveva essere annullata nella
sua interezza, con riferimento anche al capo relativo all’art.707 cod. pen.
In realtà la scissione della continuazione si è resa necessaria a seguito della
parziale riqualificazione del fatto concernente i reati di cui alla sentenza di primo

3

pone in rapporto di specialità rispetto a quello di ricettazione in quanto entrambi

grado e della residua condanna per la contravvenzione ex art.707 cod. proc. in
relazione alla quale il giudizio di merito si è potuto concludere.
D’altra parte, qualora ne sussistano i presupposti, l’imputato potrà far valere
l’applicazione dell’istituto di cui all’art.81 cod. pen. in sede esecutiva, al termine
del giudizio in ordine al reato di riciclaggio.

3. Infine il ricorrente lamenta la violazione del principio della reformatio in peius
in quanto l’originaria pena inflitta per la contravvenzione, in ragione della

La censura deve essere accolta in quanto non risulta motivata la quantificazione
della pena, peraltro in motivazione qualificata come reclusione pur se nel
dispositivo indicata correttamente come arresto, rispetto ai parametri di cui
all’art. 133 cod. pen.

3. Per le considerazioni esposte la sentenza impugnata deve essere annullata
limitatamente alla condanna in ordine al reato di cui all’art. 707 cod. pen. con
rinvio alla Corte d’appello di Firenze per nuovo giudizio ; nel resto il ricorso deve
essere rigettato
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla condanna in ordine al reato di
cui all’art. 707 cod. pen. con rinvio alla Corte d’appello di Firenze per nuovo
giudizio. Rigetta nel resto.

Così deciso i Roma il giorno 6 novembre 2015

estensore

continuazione, era inferiore a quella di sei mesi, stabilita dalla corte perugina.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA