Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45720 del 06/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 45720 Anno 2015
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARINO MAURIZIO N. IL 30/01/1964
avverso la sentenza n. 3029/2006 CORTE APPELLO di CATANIA, del
12/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per dee #A,
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 06/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Catania con sentenza del 12.11.2013, depositata il
03.12.2013, confermava la sentenza emessa il 29.09.2008 dal tribunale di quella
città, al termine di procedimento con rito abbreviato, con la quale Marino
Maurizio e Paternò Giuseppe erano stati condannati alla pena di un anno, sei
mesi di reclusione ed euro 300,00 di multa perché ritenuti responsabili del reato
di tentata rapina aggravata in concorso, commessa in danno di Messineo Màrco il

Esponeva la corte territoriale che la sentenza impugnata era immune da censure
ed era integralmente condivisibile, evidenziando che le modalità del fatto
(richiesta di soldi con espressioni a carattere fortemente intimidatorio)
integravano gli atti diretti, in modo non equivoco, a commettere il reato di rapina
ai danni della parte offesa, la quale, essendo un poliziotto, aveva puntato la
pistola d’ordinanza contro i suoi aggressori mettendoli in fuga; confermava
l’integrazione dell’aggravante contestata di cui all’art.61 n.5 cod. pen. trattandosi di fatto commesso in ora notturna – e l’esclusione dell’invocata
esimente della desistenza nel tentativo.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Marino Maurizio
tramite il difensore di fiducia, eccependo la violazione dell’art.606 lett. b) ed e)
cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione: ha lamentato che la ricostruzione dei fatti da parte della corte di
appello era stata ardita ed arbitraria, senza tener conto dei motivi
d’impugnazione tesi ad evidenziare l’esatta dinamica dell’accaduto; che doveva
considerarsi erroneo il mancato riconoscimento della desistenza.
Ha concluso pertanto il ricorrente per l’accoglimento del gravame e
l’annullamento della sentenza impugnata in senso a lui favorevole.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La prima parte del motivo di ricorso consiste in una censura alla valutazione
della prova sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità
della motivazione con specifico riferimento all’accertamento della condotta
minacciosa, essenziale ai fini del reato ex art.628 cod. pen.
Ritiene la difesa la richiesta di denaro alla parte offesa, ancorchè “grezza”, non
era “necessariamente diretta al conseguimento di un profitto mediante un’azione
minacciosa”.
2

19.10.2005.

Il rilievi è manifestamente infondato.

2 Vanno doverosamente premesse in diritto ed in relazione agli aspetti di tale
censura della motivazione della sentenza alcuni principi di carattere generale alla
luce degli arresti giurisprudenziali della Suprema Corte.
In tema di sindacato del vizio della motivazione ex art. 606 cod. proc. pen.,
comma 1, lett. e), si deve ribadire che, nell’apprezzamento delle fonti di prova, il
compito del giudice di legittimità non è di sovrapporre la propria valutazione a

abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione; b) abbiano fornito una
corretta interpretazione di essi; c) abbiano dato esaustiva e convincente risposta
alle deduzioni delle parti; d) abbiano esattamente applicato le regole della logica
nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di
determinate conclusioni a preferenza di altre (v. Cass. Sez. U, sent. n. 930 del
13/12/1995; Sez. 1, sent. n. 1507 del 17/12/1998, dep. 05/02/1999, Rv.
212278; Sez. 6, sent. n. 863 del 10/03/1999, Rv. 212997).
Circa il più specifico tema del “vizio di manifesta illogicità” della motivazione, va
osservato che il controllo di legittimità viene esercitato esclusivamente sul fronte
della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa
il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità, per il
giudice di legittimità, di verificare se i risultati dell’interpretazione delle prove
siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli
atti del processo.
Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio in esame, è indispensabile
dimostrare che il testo del provvedimento impugnato sia manifestamente
carente di motivazione e/o di logica, per cui non può essere ritenuto legittimo
l’opporre alla valutazione dei fatti contenuta nella decisione una diversa
ricostruzione degli stessi (magari altrettanto logica), perché in tal caso verrebbe
inevitabilmente invasa l’area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito
(Cass. Sez. U, sent. n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv. 207944;
Sez. 4, sent. n. 4842 del 02/12/2003, dep. 06/02/2004). Infatti il controllo di
legittimità operato dalla Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di
merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né
deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale
giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile
opinabilità di apprezzamento (Cass. Sez. 5, sent. n. 1004 del 30/11/1999, dep.
31/01/2000, Rv. 215745; Sez. 4, sent. n. 4842 del 02/12/2003, dep.
06/02/2004, Rv. 229369).

3

quella compiuta dai giudici di merito, ma solo di stabilire se questi ultimi: a)

In presenza poi – come nel caso di specie – di una doppia conforma affermazione
di responsabilità, va, peraltro, ritenuta l’ammissibilità della motivazione della
sentenza d’appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre
che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano
elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il
giudice di appello, nell’effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi
su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni
sommariamente riferite dall’appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia

logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le
motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a
vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in
ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto
più ove i giudici dell’appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a
quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle
determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le
motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità
(Cass., Sez. 2^, n. 1309 del 22/11/1993 – dep. 04/02/1994 – rv. 197250; Cass.,
Sez. 3^, n. 13926 del 10/12/2011-dep. 12/04/2012 – rv. 252615).

3. Ciò premesso deve innanzitutto evidenziarsi che la censura del ricorrente
costituisce:
– mera riproposizione dei motivi di appello con i quali si criticava la valutazione
delle prove da parte del tribunale;
– versione alternativa dei fatti omettendo altresì di considerare elementi decisivi
della fattispecie.
Ha precisato la corte territoriale – con motivazione che si sottrae a censure di
illogicità o carenza contenutistica – che le modalità del fatto integrano gli atti
idonei, diretti in modo non equivoco, a commettere la rapina in danno della parte
offesa, ritenendo di sicuro rilievo la circostanza che gli imputati si avvicinarono,
in tempo di notte (più precisamente intorno alle 4,30) alla vittima, con la scusa
di chiedergli una sigaretta, e subito esplicitarono le proprie reali intenzioni,
rivolgendogli in dialetto frasi dal contenuto intimidatorio (“amico forse non l’hai
capito che devi uscire i soldi”): il giudice di merito ha pertanto affermato, con
congrua argomentazione, che nel caso di specie gli agenti avevano
definitivamente approntato il piano criminoso, ponendo in essere atti esecutivi
veri e propri, consistiti nella intimidazione della vittima (con gesti ed espressioni
verbali) al fine di procurarsi un ingiusto profitto a suo danno.

4

soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi

veri e propri, consistiti nella intimidazione della vittima (con gesti ed espressioni
verbali) al fine di procurarsi un ingiusto profitto a suo danno.
La difesa propone una lettura alternativa del comportamento dell’imputato incentrata sulla mera richiesta di soldi, formulata a suo dire in toni sgarbati – in
sé irrilevante, a fronte della congruità delle argomentazioni della corte di appello,
ed in ogni caso decontestualizzata dalle modalità concrete dell’azione (due
persone, a bordo di un ciclomotore, di notte, con la richiesta reiterata di soldi in
tono perentorio e minaccioso).

della desistenza.
Anche in questo caso la censura, già proposta in appello, non tiene conto della
precisa motivazione della corte territoriale, che – con argomentazione corretta
sotto il profilo giuridico – ha escluso l’esimente perché essa richiede che la
determinazione di non proseguire nell’azione criminosa si concreti
indipendentemente da cause esterne che impediscano comunque la prosecuzione
dell’azione o la rendono vana. Nell’ipotesi in esame – al contrario – solo la
reazione della vittima, in possesso di una pistola, ha impedito che la rapina fosse
portata a termine, nonostante la chiara intenzione dell’imputato e del suo
complice di compierla.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle
Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C
1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso Roma, il giorno 6 novembre 2015
Il

gliere estensore

Il Presidente

4. Manifestamente infondato è pure il motivo relativo al mancato riconoscimento

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