Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4572 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4572 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MUNTEAN DOINA CERASELA N. IL 02/05/1984
avverso l’ordinanza n. 71/2012 TRIBUNALE di BIELLA, del
16/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 29/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il giudice dell’esecuzione respingeva
l’istanza avanzata da Doina Cerasela Muntean volta ad ottenere l’applicazione
della disciplina del reato continuato, ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai
reati separatamente giudicati specificamente indicati.
Riteneva insussistenti i presupposti della continuazione tra tutti i reati, pur
tenuto conto della contiguità temporale, considerate le modalità esecutive

2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso la condannata, a mezzo
del difensore di fiducia, deducendo il vizio della motivazione e rilevando l’istanza
si riferisce a più reati di furto aggravato, commessi con analoghe finalità ed
identiche modalità in tempi vicini.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
L’art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare

in

executivis l’istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i
reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati
dall’art. 81 cod. pen.. Tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso
non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità
della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle
violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo, eventualmente lo stato di
tossicodipendenza.
La decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è
sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di Camillo, riv.
189980; Sez. 1, 7.7.1994, n. 2229, Caterino, riv. 198420; Sez. 1, 30.1.1995, n.
5518, Montagna, riv. 200212).
Nella specie, le doglianze della ricorrente, per vero aspecifiche, si risolvono
nella mera riproposizione delle argomentazioni sulle quali era fondata la richiesta
che sono state valutate dal giudice dell’esecuzione con motivazione, benché
sintetica, immune da vizi.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza
di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..
2

indicative di abitualità nella commissione di reati contro il patrimonio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.

Così deciso, il 29 ottobre 2013.

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