Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4572 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4572 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ACERBONI FLAVIO N. IL 29/06/1965
avverso la sentenza n. 8381/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di VENEZIA, del 07/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 16/12/2014

OSSERVA

Il motivo di ricorso presentato d

e generico e comunque manifestamente

infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato
adeguato al contenuto nell’accordo tra le parti e dall’altro ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art. 129 c.p.p. indicando specificatamente gli atti di indagine dai quali
doveva desumersi la responsabilità dell’imputato. Siffatta motivazione, avuto riguardo

delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di
decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità. L’accordo intervenuto tra le
parti infatti esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che
recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una
succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione
della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.pp..
per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della
congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Cass. Sez. un.
27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un. 25
novembre 1998, Messina; sez.IV 13 luglio 2006 n.34494, Koumya). Deve aggiungersi
che nel ricorso per cassazione avverso sentenza che applichi la pena nella misura
patteggiata tra le parti non e’ ammissibile proporre motivi concernenti la misura della
pena, a meno che si versi in ipotesi di pena illegale. La richiesta di applicazione della
pena e l’adesione alla pena proposta dall’altra parte integrano, infatti, un negozio di
natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha
accertato la correttezza, non e’ revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi ha
dato origine, o vi ha aderito, così rinunciando a far valere le proprie difese ed
eccezioni, non e’ legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi
concernenti la congruità della pena, in contrasto con l’impostazione dell’accordo al
quale le parti processuali sono addivenute” (Cass. Sez.III 27marzo 2001 n.18735,
Ciliberti).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.500,00 .

P.Q.M.

1

alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma
di 1.500,00 euro

Così deliberato in Roma il 16.12.2014

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