Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45719 del 06/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 45719 Anno 2015
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
• LO CHEIKH – nato in Senegal il giorno 10.01.1971

avverso la sentenza n. 1949 in data 07.06.2013 della Corte di Appello di Bari
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Giovanni Diotallevi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Mario Maria Stefano Pinelli, che ha concluso chiedendo la declaratoria
d’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 7.06.2013 la Corte di Appello di Bari, in riforma di quella
emessa dal Tribunale di Foggia sez. distaccata di Manfredonia il 15.07.2010, a
seguito di procedimento con rito abbreviato, appellata da Lo Cheikh, riqualificato
il fatto di cui al capo A) – commercio di prodotti con segni contraffatti ex art.474
cod. pen. – ai sensi dell’art.517 cod. pen. e ritenuto per il capo B) – ricettazione
– l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art.648 cod. pen. riduceva la pena a mesi
sei di reclusione ed euro 200,00 di multa.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato sulla base di un unico motivo: inosservanza delle norme

Data Udienza: 06/11/2015

processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, o d’inammissibilità o di
decadenza ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen.
Ha eccepito a riguardo la nullità del decreto di citazione in appello nei confronti
del difensore di fiducia per violazione dell’art.601, 3^ e 5^ comma cod. proc.
pen. in quanto l’atto risulterebbe notificato il 19.03.2013 per l’udienza del
5.04.2013, con conseguente inosservanza del termine di venti giorni previsto
dalla norma.
Ha precisato il ricorrente che a tale udienza era stata disposta la rinnovazione

difensore, senza possibilità per quest’ultimo di conoscere la data dell’udienza di
rinvio, nel corso della quale il processo era stato deciso, previa nomina di un
difensore di ufficio, con evidente impossibilità di far valere in quella sede
l’eccezione di nullità di ordine generale e a regime intermedio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente fondato.

2. Dall’esame degli atti risulta che:

l’imputato ha nominato difensore di fiducia l’avv. Raffaele Pio Di Sabato,
al quale in data 07.03.2013 fu notificato il relativo decreto di citazione in
appello per l’udienza camerale del 5.04.2013;

il lasso di tempo fra la notifica e l’avviso risultò inferiore al termine di
venti giorni, previsto dall’art.601, quinta comma cod. proc. pen. per
l’imputato;

all’udienza di rinvio, disposta per la rinnovazione della notifica
esclusivamente all’imputato, la Corte di Appello, preso atto della mancata
presenza dell’avv. Di Sabato, nominò l’avv. Roberta Rubino quale
difensore di ufficio ai sensi dell’art.97, 4^ comma cod. proc. pen.

3. Osserva la Corte che il difensore che abbia ottenuto il rinvio dell’udienza per la
rinnovazione della citazione all’imputato, ha diritto all’avviso della nuova
udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nella ordinanza di rinvio,
posto che, nel caso contrario, l’avviso è validamente recepito, nella forma orale,
dal difensore previamente designato in sostituzione, ai sensi dell’art. 97, comma
quarto, cod. proc. pen., il quale esercita i diritti ed assume i doveri del difensore
sostituito e nessuna comunicazione è dovuta a quest’ultimo (Sez. 2, n. 51427 del
05/12/2013 – dep. 19/12/2013, Domenichini, Rv. 258065). Dall’esame del

2

della notifica del decreto soltanto nei confronti dell’imputato ma non del

verbale di udienza emerge chiaramente che la nuova udoienza venne fissata per
il giorno 7 giugno 2015 e i presenti, compreso il difensore, vennero diffidati a
comparire senza ulteriore avviso.
Alla luce delle suesposte considerazioni in ricorso deve essere dichiarato
inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle
ammende
Così deciso in Roma il giorno 6 novembre 2015

Il Presidente

ammende, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso

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