Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45718 del 06/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 45718 Anno 2015
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MANCIERI Erminio nato ad Afragola (Na) il giorno 22.04.1969

avverso la sentenza n. 298 in data 08.11.2013 della Corte di Appello di Trento
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Giovanni Diotallevi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Mario Maria Stefano Pinelli, che ha concluso chiedendo la declaratoria
d’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell’imputato Mancieri, Avv. Domenico Di Donato del foro di
Napoli che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 8.11.2013 la Corte di Appello di Trento confermava la
sentenza emessa dal Tribunale monocratico di quella stessa città il 26.03.2012, a
seguito di procedimento con rito abbreviato, di condanna di Mancieri Erminio previo riconoscimento della contestata recidiva – alla pena di un anno di
reclusione ed euro 300,00 di multa, perché ritenuto responsabile del reato di
ricettazione di un assegno, ex art.648, secondo comma cod. pen. in
considerazione della particolare tenuità dei fatti

Data Udienza: 06/11/2015

La corte territoriale assolveva invece, in riforma della sentenza di primo grado,
Malatesta Oliviero, coimputato dello stesso reato per aver materialmente
negoziato l’assegno in questione.
Secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata il Mancieri
aveva consegnato l’assegno in questione al Malatesta in pagamento per la
cessione di una BMW; il titolo era risultato clonato, proveniente dai delitti di
falsificazione e truffa consumati in danno della Calcestruzzi Irpini spa.

dell’imputato, deducendo la violazione dell’art.192 cod. proc. pen. per non avere
la corte di appello riscontrato le dichiarazioni accusatorie del coimputato
Malatesta, la cui chiamata di correità era stata posta a base della condanna.
Lamentava altresì il mancato esame dei motivi di appello, in violazione
dell’art.606 lett. e) cod. proc. pen, con particolare riferimento alle contraddittorie
valutazioni sulla gravità della ricettazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.

2. I motivi di ricorso sono in larga parte coincidenti con quelli di appello e le
argomentazioni del giudice di secondo grado che ha – con dettagliata
motivazione – rigettato tali motivi non sono oggetto di una confutazione
condivisibile.
L’appellante lamentava infatti l’erronea applicazione dell’art.192 cod. proc. pen.
per la mancanza di prova circa la sua responsabilità e la carenza di riscontri
esterni alle dichiarazioni del Malatesta. Il giudice di appello ha esaurientemente
trattato entrambe le questioni, ricostruendo la vicenda relativa alla circolazione
dell’assegno non soltanto sulla base di tali dichiarazioni – ritenute coerenti,
dettagliate e specifiche nella indicazione dei tempi, delle circostanze e delle
modalità attraverso le quali il chiamante il correità era venuto in possesso del
titolo (utilizzato dal Mancieri quale corrispettivo per la cessione di un’auto di
grossa cilindrata) – ma riscontrandole anche con la deposizione di un teste,
ritenuto qualificato per la sua conoscenza diretta dei fatti, che ha confermato
quanto riferito dal Malatesta.
Il ricorrente non ha indicato le ragioni per le quali a suo avviso – contrariamente
a quanto affermato dalla corte territoriale – le dichiarazioni del Malatesta non
avrebbero quelle caratteristiche di pregnanza e rilevanza evidenziate nel testo

2

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore

del provvedimento e, soprattutto, ha preternnesso una puntuale valutazione in
ordine alla testimonianza che riscontra la circostanza fondamentale (la consegna
da parte del Mancieri dell’assegno di provenienza illecita per ottenere la
disponibilità dell’auto).

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il giorno 6 novembre 2015

Il Co fì iere estensore

Il Presidente

delle spese del procedimento.

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