Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4571 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4571 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPECCHIA PANTALEO N. IL 20/07/1938
avverso l’ordinanza n. 604/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE,
del 08/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 29/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Lecce rigettava
le istanze avanzate da Pantaleo Specchia volte all’applicazione dell’affidamento in prova al
servizio sociale e della detenzione domiciliare di cui all’art. 47 ter comma 1 Ord. Pen..
Ripercorreva il contenuto dell’ordinanza con la quale nel febbraio 2012 era stata
rigettata l’istanza di detenzione domiciliare per motivi di salute e rilevava che non
sussistono elementi di novità tali da determinare una diversa valutazione rilevando che la
relazione di sintesi aggiornata escludeva la praticabilità di un percorso esterno non

condannato.

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il condannato,
personalmente, evidenziando la costante buona condotta, avvenuto ravvedimento rispetto
all’unico reato commesso, le esigenze di salute legate anche all’età avendo superato i
settantaquattro anni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
L’ordinanza impugnata dà conto con discorso giustificativo congruo, esente da vizi di
illogicità e contraddizione, del convincimento del tribunale ancorato agli elementi acquisiti.
A fronte di ciò il ricorso risulta fondato su censure di merito volte alla mera
rivalutazione, preclusa nel giudizio di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 29 ottobre 2013.

essendo state risolte le problematiche familiari all’origine delle condotte devianti del

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