Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45703 del 22/10/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 45703 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: AIELLI LUCIA

DIETRE MARCO nato il 25.6.1976
avverso la sentenza della CORTE d’APPELLO di BOLOGNA n. 12047/13 del 20.9.2013
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza del 22.10.2015 la relazione del Consigliere dott. Lucia AIELLI;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Gabriele MAZZOTTA, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
sentite le conclusioni del difensore avv. PAIAR Enzo del foro di Trento ;

Data Udienza: 22/10/2015

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 20/9/2013 la Corte d’Appello di Bologna , confermava integralmente la
sentenza del GUP di Forlì del 13/4/2006 con la quale DIETRE MARCO veniva condannato alla pena
di anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa, per il delitto di rapina aggravata e porto di un
coltello, posti in essere in Cesenatico il 22.9.1999.
Ricorreva avverso tale pronuncia il difensore del DIETRE il quale, con un unico sostanzioso motivo,

manifesta illogicità della motivazione in quanto, a parere della difesa, il giudice di secondo grado
si sarebbe adeguato al giudizio del GUP ed avrebbe basato la sua decisione sulla confessione
extraprocessuale dell’imputato, mentre altri elementi, quali il mancato ritrovamento della
mazzetta civetta, l’accento del Dietre ( trentino e non emiliano come riferito dai testimoni),
l’essere il rapinatore, in base alle testimonianze, fuggito a piedi e non a bordo di ciclomotore, la
mancata corrispondenza della somma di denaro rapinata con quella riferita, evidenzierebbero,
nella prospettiva difensiva, la carenza o contraddittorietà dell’apparato motivazionale e sarebbero
state superate dalla Corte sulla base di argomentazioni ritenute dalla difesa semplici suggestioni
indizianti.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Quanto all’unico motivo esposto, esso inerisce alle valutazioni di merito che sono insindacabili nel
giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi
giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Sez. U., n. 24 del
24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289
del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).
La doglianza riproduce pedissequamente gli argomenti prospettati nel gravame, ai quali la Corte
d’appello, attraverso una lettura critica delle risultanze dell’istruttoria dibattimentale per come
interpretate dal giudice di prime cure, ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto
e corrette in diritto, che il ricorrente non considera e si limita a censurare genericamente. In tema
di motivi di ricorso per Cassazione deve ribadirsi il consolidato orientamento giurisprudenziale
secondo cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza,
la mancanza di rigore o di puntualità , la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle
che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse

denunciava il vizio di motivazione ( art. 606 c. 1 lett. E) c.p.p., per mancanza, contraddittorietà o

prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti
dell’attendibilità, delle credibilità dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento
( Sez. VI, 31 marzo 2015, n. 13809, rv. 262965; Sez. VII 24 marzo 2015 n. 12406, rv. 262948).
Nel caso in esame la Corte territoriale ha scandagliato tutti dubbi prospettati dalla difesa in fase di
appello, giungendo a identificare il Dietre , reo confesso, con l’autore della rapina in Cesenatico,
alla luce dei plurimi riscontri esterni già oggetto di esame da parte del giudice di primo grado

superare elementi di apparente discordanza, attraverso una spiegazione logica piena ed esaustiva
( circa il mancato rinvenimento della mazzetta , la fuga del Dietre a piedi e non in motorino ,
l’impreciso ricorso della somma rapinata : pag. 2 della sentenza).
Tutto ciò comporta l’inammissibilità dell’impugnazione per manifesta infondatezza dei motivi
proposti.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma
di euro 1.000,00 alla cassa delle Ammende.
COSI’ DECISO IL 22.10.2015

Il consigliere estensore dott.ssa Lucia Aielli

Il presidente dott. Mario Gentile

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( modalità esecutive della rapina, uso di un accento nordico del rapinatore), giungendo altresì a

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