Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 457 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 457 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FIORILLO DOMENICO N. IL 26/07/1987
avverso la sentenza n. 10685/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
01/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 25/10/2013

,

Fiorillo Domenico propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la
corte di appello di Napoli ha confermato quella del tribunale della medesima città che lo aveva
condannato alla pena di euro 301112 di multa per il reato di cui agli artt. 25, 282 lett. F), 291 bis
DPR 43/73 per la detenzione di kg 54,200 di TLE.
Si duole in questa sede il ricorrente della eccessività del trattamento sanzionatorio assumendo non
essere la condotta di grave allarme sociale e che avrebbe potuto essere riconosciuta la continuazione
con precedente sentenza emessa dal tribunale di Napoli il 16.3.2011.
Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su censure di merito in relazione al trattamento
sanzionatorio ed altresì generico sul mancato riconoscimento della continuazione.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 25.10.2013

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