Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4569 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4569 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOSTAFA’ ALI’ N. IL 25/07/1969
avverso l’ordinanza n. 314/2012 TRIBUNALE di FIRENZE, del
03/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 29/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il giudice dell’esecuzione respingeva
l’istanza avanzata da Alì Mostafà, volta ad ottenere l’applicazione della disciplina
del reato continuato, ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati
con le sentenze specificamente indicate.
Il giudice dell’esecuzione, in particolare, evidenziava che i reati sono stati
commessi a distanza di alcuni mesi e che nessun elemento significativo è stato

2. Ha proposto ricorso, personalmente, il condannato deducendo che è
onere del giudice verificare la sussistenza dei presupposti della continuazione e
che si tratta di reati omogenei, commessi a breve distanza di tempo legati da
connessione psicologica derivante dalla tossicodipendenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
L’art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare

in

executivis l’istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i
reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati
dall’art. 81 cod. pen.. Tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso
non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità
della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle
violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo ed l’eventuale stato di
tossicodipendenza.
La decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è
sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di Camillo, riv.
189980; Sez. 1, 7.7.1994, n. 2229, Caterino, riv. 198420; Sez. 1, 30.1.1995, n.
5518, Montagna, riv. 200212).
Nella specie, le doglianze del ricorrente, alla luce della motivazione del
provvedimento impugnato, devono ritenersi manifestamente infondate.
Peraltro, la condizione di tossicodipendenza non era neppure stata dedotta
dall’istante sul quale grava l’onere di allegazione di tutte le circostanze di fatto
ritenute rilevanti ai fine del riconoscimento della continuazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una

indicato idoneo a ritenere l’unicità del disegno criminoso.

sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della

Così deciso, il 29 ottobre 2013.

cassa della ammende.

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