Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45685 del 06/10/2015
Penale Sent. Sez. 5 Num. 45685 Anno 2015
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: PEZZULLO ROSA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MUSTAFA’ NICU N. IL 24/10/1976
avverso l’ordinanza n. 1450/2014 TRIB. LIBERTA’ di FIRENZE, del
19/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 06/10/2015
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.
Vito D’Ambrosio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Firenze, Sezione riesame, con ordinanza in data 19.12.2014,
in riforma dell’ordinanza in data 4.10.2014 del G.U.P. del medesimo Tribunale,
ha dichiarato che non sono decorsi i termini massimi della custodia cautelare nei
confronti di Mustafà Nicu, già Dimitru Nicu ed ha disposto il ripristino della
custodia in carcere già in atto nei confronti del predetto, in forza di ordinanza del
21.5.2013, per il reato di cui agli artt. 600 e 602 ter lett. c) c.p.p.
2. Avverso la suddetta ordinanza il Mustafà, a mezzo del suo difensore, ha
proposto ricorso per cassazione, dichiarando di riservarsi i motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è
inammissibile, essendo privo dell’illustrazione delle ragioni a
fondamento dell’impugnazione, in violazione del combinato disposto di cui agli
artt. 311/4 c.p.p. e art. 581 c.p.p.
Ed invero, il quarto comma dell’art. 311 c.p.p. prescrive che i motivi di ricorso
per cassazione avverso le decisioni emesse a norma degli artt. 309 e 310 c.p.p.
devono essere enunciati contestualmente al ricorso, mentre l’art. 581 cod. proc.
pen., prescrive che ì motivi devono indicare le ragioni di diritto e gli elementi di
fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorrente non ha
enunciato nel ricorso i motivi a sostegno delle richieste e si è inammissibilmente
riservato di enunciarli, rendendo inidoneo il ricorso ad introdurre il giudizio di
impugnazione, in assenza delle necessaria correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto
d’impugnazione. In tale ipotesi si è in presenza di una causa di inammissibilità
del gravame che impedisce ogni ulteriore valutazione (arg. ex
Sez. 1, n. 883 del 10/02/1997, Rv. 207690).
2. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Costituzionale n. 186
del 7-13 giugno 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di
una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 6.10.2015
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