Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45681 del 01/10/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 45681 Anno 2015
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BRESCIA
nei confronti di:
FAIELLA FABRIZIO N. IL 01/10/1965
avverso la sentenza n. 7221/2014 TRIBUNALE di BRESCIA, del
13/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;
u ioni se
o
lette

Data Udienza: 01/10/2015

Letta la requisitoria in data 05/05/2015 del Sostituto Procuratore generale
della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. A. P. Viola, che ha
concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la
trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Brescia ha applicato, ex art. 444
cod. proc. pen., a Faiella Fabrizio, imputato, con la recidiva reiterata specifica,

concordata con il pubblico ministero così determinata: applicate le circostanze
attenuanti generiche prevalenti sulle circostanze aggravanti, anni 3 di reclusione
ed euro 210 di multa; ridotta alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 140 di
multa per il rito.
Avverso l’indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
Generale presso la Corte di appello di Brescia, denunciando l’erronea
applicazione dell’art. 69, quarto comma, cod. pen.
Il ricorso è fondato in quanto la pena è stata determinata – in assenza di
alcuna statuizione circa l’esclusione della contestata recidiva reiterata – in
violazione del divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla circostanza
di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. Pertanto, la sentenza impugnata deve
essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di
Brescia.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Brescia per il giudizio.
Così deciso il 01/10/2015.

del reato di furto pluriaggravato, la pena – condizionalmente sospesa –

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