Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4567 del 29/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 4567 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANGRISANI LUIGI N. IL 16/04/1963
avverso la sentenza n. 645/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del
02/12/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 29/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata il 2 dicembre 2010 la Corte di appello di
Salerno ha confermato la sentenza emessa il 9 ottobre 2008 dal Tribunale
di Nocera Inferiore in composizione monocratica, con la quale Angrisani
Luigi era stato condannato, con le circostanze attenuanti generiche, alla
pena di mesi otto di reclusione per il delitto previsto dall’art. 9, comma
secondo, legge n. 1423 del 1956, perché, sottoposto alla misura della

la prescrizione di portare sempre con sé e di esibire ad ogni richiesta di
ufficiali o agenti di pubblica sicurezza la carta di permanenza, era sorpreso,
il 6 luglio 2006, in Nocera Superiore, privo della medesima carta.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato personalmente, il quale, con due motivi, deduce il vizio di
violazione di legge e il difetto di motivazione, poiché la mancata esibizione
della carta precettiva non integrerebbe il delitto previsto dall’art. 9, comma
secondo, legge n. 1423 del 1956 e, comunque, configurerebbe la
contravvenzione prevista dal primo comma della stessa legge e non l’ipotesi
delittuosa di cui al secondo comma.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle censure
proposte.
Nel decreto di applicazione della misura della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza, con l’obbligo di soggiorno nel Comune di Nocera
Superiore, era stato espressamente prescritto all’Angrisani di portare con sé
la carta di permanenza e di esibirla a richiesta degli ufficiali ed agenti di
pubblica sicurezza, sicché la violazione di tale prescrizione integra il reato di
cui al comma secondo dell’art. 9 legge n. 1423 del 1956, come
correttamente ritenuto dalla Corte di merito (conforme: Sez. 1, n. 1366 del
05/12/2011, dep. 17/01/2012, Nicolosi, Rv. 251673).
Neppure è corretta la pretesa qualificazione della suddetta violazione
come contravvenzione ai sensi del comma primo dell’art. 9 legge n. 1423
del 1956.
Quando sia applicata la misura di prevenzione della sorveglianza
speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, qualsiasi

sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, con

violazione delle prescrizioni della misura, ancorché non congiunta
all’inosservanza dell’obbligo di soggiorno, configura il delitto previsto
dall’art. 9, comma secondo, legge n. 1423 del 1956, correttamente
contestato e ritenuto nella fattispecie, e non già la contravvenzione prevista
dall’art. 9, comma primo, della stessa legge, come da costante
giurisprudenza di questa Corte (conformi: Sez. 1 n. 47766 del 6/11/2008,
dep. 23/12/2008, Lungari, Rv. 242748; Sez. 1, n. 8412 del 27/01/2009,

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, in data 29 ottobre 2013.

dep. 25/02/2009, Iuorio, Rv. 242975).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA