Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4567 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4567 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DIALLO MAMADOU LAMARANA N. IL 03/04/1970
avverso la sentenza n. 372/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 24/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 16/12/2014

OSSERVA

Il ricorso di DIALLO Mamadou Lamarana è manifestamente infondato.
Il potere del giudice di appello di applicare, anche d’ufficio una o più circostanze
attenuanti è una potere eccezionale e discrezionale rispetto al principio generale dettato
dal primo comma dell’art. 597 cod.proc.pen., secondo il quale l’appello attribuisce al
giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della

sollecitato l’esercizio di tale potere nel corso della discussione del giudizio di appello è
sindacabile in cassazione l’ omessa motivazione da parte del giudice d’appello in merito
al mancato esercizio di tale potere d’ufficio. Nel caso di specie non risulta che la difesa
abbia avanzato tale richiesta essendo limitata nelle conclusioni riportate in sentenza a
chiedere la conferma della sentenza di assoluzione di primo grado.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili
di colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle
spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa
delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di
1.000,00 (mille) euro.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di
1.000,00 euro.
Così deliberato in Roma il 16.12.2014

decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti. Solo ove la parte interessata abbia

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