Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45666 del 14/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 45666 Anno 2015
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DURATTI GIUSEPPE N. IL 21/11/1947
avverso la sentenza n. 115/2013 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
12/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 14/05/2015

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.
Mario Maria Stefano Pinelli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso ;
udito per il ricorrente, l’avvocato Bianca Marco Antonio, che si è riportato al
ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 12.6.2014 la Corte d’Appello di Trieste, in
riforma della sentenza del Tribunale di Udine del 14.5.2012, assolveva perché il
fatto non sussiste, Duratti Giuseppe dal reato di omissione di atti di ufficio di cui

nella sua qualità di pubblico ufficiale, in quanto responsabile U.O. Igiene Alimenti
Origine Animale presso i Servizi Sanitari della Azienda per i Servizi Sanitaria n.
4 Medio Friuli, alcun provvedimento di diffida dalla prosecuzione dell’attività,
provvedimento che, invece, avrebbe dovuto adottare- mentre confermava
l’affermazione di responsabilità dell’imputato, in ordine al delitto di cui all’art.
479 c.p. (capo 14), perché, nella predetta qualità, formava il verbale di
ispezione sanitaria relativo all’ attuale situazione della società Master Food s.r.I.,
attestando falsamente di aver effettuato un sopralluogo presso lo stabilimento
in data 18.10.2007, laddove tale sopralluogo non era stato effettuato, ed
attestando falsamente che lo stabilimento era idoneo allo svolgimento
dell’attività, esprimendo parere favorevole al rilascio della autorizzazione,
laddove, in realtà, lo stabilimento non era idoneo per mancanza di
termoregistratori funzionanti nelle celle frigorifere e per mancanza del piano di
autocontrollo aggiornato.
2.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Duratti, a mezzo del proprio
difensore di fiducia, affidato a quattro motivi, con i quali lamenta:
-con il primo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606, primo comma,
lett. e) c.p.p., per errore di fatto sull’attività dell’imputato, atteso che í giudici di
merito non hanno considerato che il sopralluogo del 02/10/2007 era originato
dalla domanda di riconoscimento del bollo CEE presentata dalla Masterfood in
data 13/07/2007 e, quindi, il sopralluogo era relativo ad un nuovo bollo CEE,
sulla base delle linee di produzione e degli impianti come indicati nelle
planimetrie e nella relazione tecnico-descrittiva allegati alla domanda; il verbale
del 18/10/2007, invece, era destinato a dare un parere favorevole, o meno, in
relazione alla domanda di voltura del bollo CEE, presentata da Masterfood
all’azienda sanitaria in data 08/10/2007, bollo già esistente ed intestato alla
Eurofood ed identificato con il n°913S, bollo CEE relativo ad impianti e linee di
produzione diverse e solo in parte coincidenti con quelle per le quali si chiedeva il
nuovo bollo CEE;

1

al capo 13 – per non aver adottato nei confronti della società Master Food s.r.I.,

-con il secondo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606, primo
comma, lett. e) c.p.p., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità
della motivazione, in relazione all’imputazione di falso di cui al capo 14; in
particolare, non è stato spiegato in sentenza, perché un “verbale di ispezione
sanitaria” sia assimilabile ad un verbale di sopralluogo, laddove l’ispezione
sanitaria è, o può essere, come nel caso in questione, un’attività complessa che
si compone di più momenti realizzativi e che trova la sua cristallizzazione proprio
nel momento in cui viene redatto il relativo verbale; non necessariamente

controllo documentale, effettuato in luoghi diversi dallo stabilimento, anche
presso la stessa azienda sanitaria; nel caso di specie, si verteva nel momento
di passaggio da una vecchia normativa a quella dei nuovi regolamenti
comunitari, sicchè l’imputato utilizzò -per verificare il mantenimento dei
requisiti per lo stabilimento contraddistinto dal bollo CEE 913S- una modulistica
vecchia e non ancora sostituita dall’azienda sanitaria, ovvero quella per il
riconoscimento del bollo CE; un sopralluogo era già stato effettuato
dall’imputato, in data 02/10/2007, presso lo stabilimento Masterfood ed aveva
dato esito sfavorevole per il rilascio di un nuovo bollo, non alla volturazione di
quello preesistente, sicchè la data del 18.10.2007 deve intendersi riferita alla
redazione del verbale e non al sopralluogo; il dott. Coassin, già dirigente dei
servizi veterinari regionali all’epoca dei fatti, ha evidenziato come la redazione
del verbale del 18/10/2007 era stata correttamente effettuata da parte del dott.
Duratti ed era normale da parte del responsabile del servizio veterinario la
redazione di un verbale/parere finale nel proprio ufficio che tenesse in
considerazione l’attività effettuata anche dai propri collaboratori, imputando il
consulente Coassin al ricorrente l’unico errore, che, in ogni caso, non può non
riverberarsi sull’elemento soggettivo del reato, ciò quello di avere utilizzato una
modulistica impropria, che non dava atto di questi aspetti tecnici; il prof.
Giaccone, riconosceva che il dott. Duratti redigeva il verbale “…come da prassi
in ufficio… quale risultanza delle verifiche iniziate ancora in data 11/07/07 e dei
successivi accertamenti svolti da veterinari…”; per quanto concerne, poi, le
ipotesi di falso del verbale del 18/10/2007, in merito alla mancanza di
termoregistratori e di un piano di autocontrollo, la perizia tecnica del consulente
Coassin ha spiegato perfettamente come il regolamento comunitario CE
854/2004 abbia portato a delle difficoltà interpretative in relazione a determinati
requisiti degli stabilimenti, come la presenza di ternnoregistratori definita, dal
regolamento, obbligatoria se necessaria; in tal senso, la prassi accordata tra
Ministero, Regione ed Aziende Sanitarie era quella di rilasciare un riconoscimento
condizionato al quale sarebbe seguito il riconoscimento definitivo sulla base di

l’ispezione deve consistere in un sopralluogo, potendo la stessa risolversi in un

successivi controlli con lo stabilimento in attività, il tutto come previsto e
disciplinato dall’art.3, lett. b) del Reg. CE 854/2004; nessuna norma prevede la
necessità che, la temperatura delle celle frigorifere debba essere rilevata con dei
termoregistratori, essendo possibile, per esempio, la verifica della temperatura
attraverso dei semplici termometri manuali; risulta agli atti il verbale dei NAS del
26/09/2007, il quale, riferisce l’esistenza di prodotti di carne fresca, conservati in
una cella regolata alla temperatura di 18°, dotata di termoregistratore, nella
quale erano conservate carni rosse, nonché la presenza di una cella per i prodotti

concerne il piano di autocontrollo esso è obbligatorio, ai sensi del Reg. CE
852/2004, ma, come indicato dal dott. Coassin, non è previsto che esso sia
allegato alla richiesta di riconoscimento CE o alla volturazione di un precedente
riconoscimento, sicché è assolutamente coerente che l’imputato abbia apposto
il proprio “SI “sulle voci riguardanti il manuale di autocontrollo di cui al verbale
del 18/10/2007; il manuale di autocontrollo verificato, in data 02/10/2007,
dall’imputato era relativo alla medesima attività di sezionamento carni rosse
effettuato in diverso stabilimento ed, a parte l’attualizzazione dei dati anagrafici
della ditta, essa era assolutamente idoneo, in considerazione all’attività che la
Masterfood chiedeva di realizzare nel nuovo stabilimento;
– con il terzo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606, primo comma,
lett. b) c.p.p., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di
altre norme giuridiche, per erronea interpretazione delle norme che regolano il
rilascio dei bolli CEE in tema di sezionamento carni, atteso che i regolamenti
comunitari non prevedono, né la necessità che le celle frigorifere siano dotate di
termoregistratorí, né l’allegazione, o, comunque, l’esistenza di un manuale di
autocontrollo, al momento della concessione dei bolli CEE; entrambe le
circostanze rilevano, a fini sanzionatori o di mantenimento dell’autorizzazione
all’attività di sezionamento carni, ma in un momento successivo a quella
dell’iniziale autorizzazione, quella fase che viene definita, dal consulente prof.
Giaccone, di controllo; i Giudicanti di entrambi i gradi di giudizio hanno ritenuto
che la normativa in questione, invece, preveda come necessari, ai fini
autorizzatori, sia la presenza di termoregistratori per ogni cella frigorifera, sia la
presenza del manuale di autocontrollo e tale erroneo presupposto si riverbera sul
riconoscimento, da parte dei Collegi giudicanti, dell’imputazione penale di falso a
carico dell’imputato; se, infatti, come appare evidente sulla base della normativa
in oggetto e della sua applicazione da parte della Pubblica Amministrazione, i
due requisiti non erano necessari al fine dell’autorizzazione all’attività dì
sezionamento, il falso, qualora sussistesse, così non è e sarebbe certamente un

surgelati/congelati, sequestrata dai NAS con la carne in deposito; per quanto

falso inutile, in quanto il verbale del Pubblico Ufficiale accerterebbe falsamente
qualcosa che non ha la necessità di accertare;
-con il quarto motivo, la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606, primo
comma, lett. b) c.p.p., per l’ inosservanza o erronea applicazione della legge
penale o dì altre norme giuridiche, per l’erroneo riconoscimento del dolo nella
condotta dell’imputato, atteso che l’imputato ha riconosciuto, fin dall’inizio del
procedimento penale, che l’unica censura che poteva essergli rivolta era quella
dell’essere incorso in alcuni errori, o superficialità professionali, ma certamente

amministrativi non propriamente attuali e tale errore risulta spiegato dal dott.
Coassin, all’epoca superiore del Duratti, che ha evidenziato come, in quel
periodo dì transizione per l’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, ci
fosse l’utilizzo di formulari e verbali derivanti dai vecchi modelli in attesa di
un’omogeneizzazione e l’uso di una modulistica inadeguata ha indotto in errore
l’imputato che, facendo proprio, nel verbale dd. 18/10/2007, il modello di
un’ispezione sanitaria per l’autorizzazione al sezionamento carni pre-regolamenti
CEE, non è probabilmente stato esaustivo nell’indicare con precisione l’attività
svolta; in particolare il Tribunale di Udine espressamente afferma che il
comportamento di falso sarebbe stato messo in opera dal Duratti sul
presupposto di agevolare Viezzi per tacitarne il disappunto per la pluralità di
indicazioni erronee date nel procedimento da seguire per ottenere un titolo
abilitativo al sezionamento carni, ma al di là della contraddittorietà di una tale
tesi, essa viene a cadere dal momento che la Corte d’Appello ha riconosciuto
che non può essere svolta alcuna lamentela nei confronti dell’imputato per le
indicate omissioni di atti d’ufficio, addirittura per non avere commesso il fatto;
inoltre, la mancanza di elemento soggettivo di dolo è data anche dalla lettura dei
fatti, atteso che se l’imputato avesse effettivamente voluto agevolare la
Masterfood, avrebbe potuto farlo immediatamente il 02/10/2007 con un proprio
parere favorevole; senza considerare poi la circostanza, già evidenziata nell’atto
di appello, che medio tempore la Master Food ed il suo proprietario Viezzi hanno
intentato causa di risarcimento danni nei confronti anche dell’imputato e,
comunque, non c’è agli atti né una testimonianza né un’intercettazione che
possa indicare un ritorno conveniente per il “favore” fatto alla Masterfood.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, siccome in più punti aspecifico e, comunque, in
tato manifestamente infondato, essendo rivolto a sollecitare una nuova e più
favorevole valutazione del compendio probatorio da parte di questo giudice di
legittimità, su cui la Corte territoriale si è espressa con valutazioni logiche e
pertinenti, all’esito di una completa disamina delle prove.

non in reati, non essendo stato preciso nell’utilizzo dei formulari di atti

1.Va premesso, in linea generale, che compito di questa Corte non è quello
di ripetere l’esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di
verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità,
l’incompiutezza strutturale della motivazione del giudice di merito;
incompiutezza che derivi dal non aver tenuto presente fatti decisivi, di rilievo
dirompente dell’equilibrio della decisione impugnata.
La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul
discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell’assenza, in

della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli
appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili
incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con “atti del processo”,
specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza
esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero
ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così
da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. IV
08/04/2010 n. 15081; Sez. 6^, Sentenza n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989,
imp. Moschetti ed altri).
2.Tanto premesso, si osserva che a fronte della precisa contestazione di
falso ascritta all’imputato, per avere, quale pubblico ufficiale responsabile U.O.
Igiene Alimenti Origine Animale presso i Servizi Sanitari della A.S.S. N. 4
formato il verbale di ispezione sanitaria relativo alla società Master Food s.r.I.,
attestando falsamente di aver effettuato un sopralluogo presso lo stabilimento
in data 18.10.2007, senza che tale sopralluogo fosse stato effettuato, nonché
attestando falsamente che lo stabilimento era idoneo allo svolgimento
dell’attività, esprimendo parere favorevole al rilascio della autorizzazione, pur
non essendo idoneo, per mancanza di termoregistratori funzionanti nelle celle
frigorifere e per mancanza di un piano di autocontrollo aggiornato, il ricorrente
in questa sede, per quanto è dato evincere dalla sentenza impugnata, ha
reintrodotto inammissibilmente elementi di fatto già valutati e temi ritenuti
infondati dalla Corte territoriale, con motivazione immune da vizi.
3. Ed invero, per quanto riguarda la deduzioni di cui al primo motivo di
ricorso esse non si collegano o quantomeno non paiono ricollegarsi alla
contestazione mossa, sviluppando un ragionamento in fatto meramente
assertivo, circa la finalità dell’attività dell’imputato, confrontandola con quella
svolta in data 2.10.2007, che non dà conto dell’articolazione di uno specifico
motivo di censura rispetto alle valutazioni svolte nella sentenza impugnata.
4. Ove tali deduzioni, benchè inserite graficamente in un autonomo motivo
sub 1), si colleghino a quanto dedotto con il secondo motivo, anche tale motivo

5

quest’ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole

si presenta inammissibile, siccome in più punti generico e manifestamente
infondato. La circostanza addotta, secondo cui il “verbale di ispezione sanitaria”
-come quello oggetto di imputazione- consiste in un’attività complessa che si
compone di più momenti realizzativi e che trova la sua cristallizzazione proprio
nel momento in cui viene redatto, senza che debba consistere in un sopralluogo,
omette di confrontarsi con quanto esattamente indicato nella sentenza
impugnata, secondo cui nel verbale oggetto di falso del 18/10/2007 non vi è
traccia di una pluralità di attività compiute, contenendo il verbale in questione

prestampati e dato atto, apponendo la lettera “X” nella casella corrispondente al
“Si”, della sussistenza dei requisiti generali e specifici della struttura, all’ultima
pagina, prima della sottoscrizione e della data, testualmente l’indicazione che
“l’esito del sopralluogo è favorevole”.

Da ciò, senza illogicità, la sentenza

impugnata ha messo in risalto come il riferimento contenuto nel verbale fosse
chiaramente alle risultanze di un sopralluogo in senso letterale e non, come
sostenuto dal Duratti, all’esito di una pluralità di attività ispettive, non
richiamandosi affatto l’oggetto e l’esito di precedenti accertamenti svolti presso
lo stabilimento in questione anche a finalità diverse, quali il rilascio ex novo
dell’autorizzazione e non alla voltura. In tale contesto, pertanto, senza incorrere
in vizi la sentenza impugnata ha concluso nel senso che l’imputato, nella sua
qualità di pubblico ufficiale, dava falsamente atto nel verbale d’ispezione del
18/10/2007- avente natura di atto pubblico- di aver effettuato, in pari data, un
sopralluogo presso lo stabilimento di Majano della Master Food, cui in realtà non
aveva

mai

proceduto.

Le deduzioni in fatto effettuate in questa sede circa la dotazione già di un bollo
CEE da parte della Master Food e delle attività compiute per la voltura, oltre a
risultare inammissibilmente sviluppate in questa sede, non colgono nel segno
rispetto al falso contestato, consistente nell’avere l’imputato indicato di avere
effettuato un sopralluogo in data 18.10.2007 non svolto.
Confusa e priva dimostrazione si presenta, poi, la deduzione circa l’erroneo
utilizzo da parte dell’imputato di una modulistica vecchia non più attuale,
deduzione questa che tuttavia non spiega, perché l’imputato abbia dato atto
dell’avvenuto sopralluogo.
4.1.La circostanza, inoltre, dell’effettuazione di un sopralluogo già in data
02/10/2007 con esito sfavorevole per il rilascio di un nuovo bollo non alla
volturazione di quello preesistente, con la conseguenza che la data del
18.10.2007 è riferibile alla redazione del verbale e non al sopralluogo, non
emerge dal verbale in questione come già evidenziato dai giudici di merito.
Per quanto concerne, poi, le dichiarazioni rese dai consulenti di parte Coassin e
6

dopo la compilazione di un modulo contenente una griglia di parametri

Giaccone, si osserva che le deduzioni in proposito svolte dall’imputato, oltre a
riguardare aspetti di merito, non sono ammissibili in questa sede, in quanto
sviluppate in violazione della regola dell’autosufficienza del ricorso, non
risultando completamente trascritto l’integrale contenuto degli atti
specificamente indicati, ovvero allegati essendo precluso alla Corte di legittimità
l’esame diretto degli atti del processo (Sez. II, 11/10/2013, n. 934).
5. Manifestamente infondate si presentano, poi,

le doglianze relative

all’ulteriore addebito di falso in contestazione, relativo alla

mancanza di

terzo motivo di ricorso. Ed invero, non merita censure la valutazione della Corte
territoriale, la quale, al di là della necessità o meno che le celle frigorifere
fossero dotate di termoregistratori, o comunque che la società fosse munita del
manuale di autocontrollo in base alle disposizioni comunitarie, ha ritenuto
dirimente ai fini della sussistenza del delitto di falso in contestazione il confronto
con quanto indicato dallo stesso imputato in occasione delle sue precedenti
attività.
5.1.Per quanto concerne il piano di autocontrollo, infatti, è stato non
illogicamente ritenuto rilevante il fatto che il Duratti in data 2.10.2007 impartiva
la prescrizione concernente proprio quel piano, che “deve essere aggiornato in
base alla nuova sede e alla nuova attività”, e, dunque, integralmente modificato,
tenuto conto della divergenza, concernente aspetti di primaria importanza e non
marginali e suscettibili solo di minimi adeguamenti o correzioni, della nuova
attività soggetta a riconoscimento rispetto a quella precedente, cui si riferiva il
documento esibito in quell’occasione dalla Master Food; inoltre, dalla
documentazione acquisita, non risulta che il nuovo piano di autocontrollo fosse
stato trasmesso all’autorità sanitaria il 18/10/2007, essendo stato tale atto
depositato solo il successivo 30/10/2007, sicchè l’aver indicato la
predisposizione di un piano di autocontrollo nel verbale del 18.10.2007, laddove
a quella data, non risultava, invece, essere presente agli atti alcun piano
riferibile alla società Master Food per l’attività da questa concretamente
esercitata in tale laboratorio (come risulta anche confermato dal tenore delle
conversazioni captate), anche sotto tale profilo il verbale del 18.10.2007,
conteneva l’espressa attestazione di un fatto non corrispondente al vero, e cioè
l’avvenuta predisposizione di un piano di autocontrollo, suscettibile di autonoma
rilevanza penale, ai sensi dell’art. 479 c.p..
5.2. Anche per quanto concerne i termoregistratori, i giudici d’appello hanno
ritenuto decisivo quanto indicato dal Duratti nel corso dell’ispezione del
2.10.2007, secondo cui “Le celle frigo o congelatori devono essere dotate di
termoregistratori”, sicchè non essendo stata effettuata una successiva attività di
7

termoregistratori e di un piano di autocontrollo, costituenti anche oggetto del

verifica in loco al fine di accertare l’effettiva risoluzione di quella specifica
carenza tecnica riscontrata, l’imputato non avrebbe dovuto attestare, nel verbale
del 18.10.2007, che nello stabilimento della predetta società erano stati installati
quei dispositivi.
5.3.In base a tali elementi emerge con evidenza come manifestamente
infondata si presenti la doglianza -peraltro del tutto generica- dell’assenza
dell’elemento psicologico, tenuto conto di quanto evidenziato dallo stesso
imputato antecedentemente al 18.10.2007, che non può essere frutto di equivoci

6.

Con il quarto motivo di ricorso l’imputato ripropone le medesime

tematiche già sopra analizzate, tra cui quella dell’essere egli incorso in errore
nell’utilizzo della modulistica, ovvero della mancanza dell’elemento soggettivo,
sicchè si rimanda alla trattazione in proposito sviluppata.
7. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Costituzionale n. 186
del 7-13 giugno 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di
una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il iir.g2015

o fraintendimenti.

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