Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45663 del 13/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 45663 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DELLE DONNE GENNARO N. IL 20/08/1965
avverso l’ordinanza n. 5314/2014 GIUD. SORVEGLIANZA di
COSENZA, del 19/12/2014
Sentita la relazione fatta dal Presidente dott. MASSIMO VECCHIO;

Data Udienza: 13/11/2015

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 6.995/2015

Udienza del 13 novembre 2015

R. G.

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Paolo Canevelli, sostituto procuratore generale della Repubblica presso
questa Corte, il quale ha concluso per la qualificazione del ricorso
come reclamo a’ sensi dell’articolo 35-bis, comma 4, dell’ Ordinamento penitenziario e per la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per quanto di competenza.

— Con ordinanza deliberata il 19 dicembre 2014 e depositata il 2
gennaio 2015 il Magistrato di sorveglianza di Cosenza, in esito alla celebrazione della udienza in camera di consiglio e alla acquisizione di
pertinente documentazione rimessa dallo stabilimento penitenziario,
ha rigettato il reclamo giurisdizionale proposto ai sensi dell’ articolo
35-ter, comma i, dell’ Ordinamento penitenziario, dal detenuto, in
epigrafe indicato, instante per la riduzione della pena, a titolo di risarcimento del lamentato pregiudizio grave patito in dipendenza della inosservanza da parte della amministrazione delle disposizioni
dell’Ordinamento penitenziario e del relativo regolamento.
i.

L’interessato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero
del difensore di fiducia, avvocato Cesare Badolato, mediante atto recante la data del 22 gennaio 2015, denunziando promiscuamente inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 35-ter dell’ Ordinamento penitenziario e manifesta illogicità della motivazione.
2. –

Rileva in limine la Corte che, alla stregua dell’articolo 35-bis,
comma 4, dell’ Ordinamento penitenziario, la legge appresta, in relazione alla decisione del magistrato di sorveglianza sul reclamo giurisdizionale, il mezzo di impugnazione del reclamo al tribunale di sorveglianza.
3.

La previsione normativa dello specifico mezzo di impugnazione, consistente nel gravame di merito davanti al tribunale di sorveglianza,
preclude l’esperimento del ricorso per cassazione, in difetto di alcuna
disposizione che abiliti la parte al ricorso immediato, c.d. per saltum
ovvero omisso medio, eccezionalmente (Sez. 3, n. 2798 del
09/09/1999, Micheletti, Rv. 214523) contemplato soltanto per le sentenze di primo grado (articolo 569, comma i , cod. proc. pen.) e per le
ordinanze che dispongonp una misura codrcitiva (articolo 311, comma 2, cod. proc. pen.) nei limiti eper i motivi tassativamente previsti.
In proposito — giova coniderare — sebbene il vigente codice di rito
non rechi alcuna espressa disposizione analoga alla norma contenuta
nell’articolo 211 cod. proc. pen. 1930, la quale sanciva a pena di nullità l’ «obbligo di rispettare i vari gradi di giurisdizione», il principio della osservanza dell’ordo iudiciorum è, per vero, enucleabile dalle disposizioni dei primi due commi dell’articolo 568

2

Rileva

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 6.995/2015

R.G.

Udienza del 13 novembre 2015

cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1458 del 14/05/1993, Squatriti, Rv. 195472,
cui adde con particolare riferimento al procedimento
relativo al gravame giurisdizionale Sez. i„ n. 16375 del
20/03/2015, Tirendi, Rv. 263462).

L’e rror in procedendo del ricorrente non comporta, tuttavia, l’
inammissibilità della impugnazione.
Soccorre, infatti, la previsione dell’articolo 568, comma 5, cod. proc.
pen.
La legge dispone: « L’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l’ha proposta. Se l’impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi
trasmette gli atti al giudice competente ».
E, in applicazione della ridetta norma, la Corte provvede alla corretta
qualificazione del ricorso e ne dispone la trasmissione al competente
Tribunale di sorveglianza, per la decisione della impugnazione.
P. Q. M.

Qualificato il ricorso come reclamo al tribunale di sorveglianza ai
sensi dell’articolo 35-bis, comma 4, dell’ Ordinamento penitenziario,
dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per la decisione della impugnazione.
Così deciso, addì 13 novembre 2015.

Sicché il ricorrente, anziché adire questa Corte, avrebbe dovuto correttamente attivare lo strumento espressamente previsto dalla legge
e, pertanto, preclusivo pure del ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo in Cost. (Sez. U., n. 4 del 28 gennaio 1956, Anelli, Rv. 97605).

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