Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45662 del 13/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 45662 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARCHI’ FILIPPO N. IL 30/03/1951
avverso l’ordinanza n. 3841/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di
SPOLETO, del 24/11/2014
Sentita la relazione fatta dal Presidente dott. MASSIMO VECCHIO;

Data Udienza: 13/11/2015

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 6.819/2015 R.G.

Udienza del 13 novembre 2015

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Alfredo Pompeo Viola, sostituto procuratore generale della Repubblica
presso questa Corte, il quale ha concluso per la qualificazione del ricorso come reclamo a’ sensi dell’articolo 35-bis, comma 4, dell’ Ordinamento penitenziario e per la trasmissione degli atti al Tribunale di
sorveglianza di Perugia per quanto di competenza.

— Con ordinanza deliberata il 24 novembre 2014 e depositata il 29
novembre 2014 il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, in esito alla
celebrazione della udienza in camera di consiglio e alla « istruttoria
compiuta », ha rigettato il reclamo giurisdizionale proposto ai sensi
dell’ articolo 35-bis, comma i, dell’ Ordinamento penitenziario, dal
detenuto, in epigrafe indicato, instante per « la cessazione delle condizioni lesive dei propri diritti ».
i.

2. — L’interessato ha proposto ricorso per cassazione, mediante dichiarazione resa, ai sensi dell’articolo 123 cod. proc. pen., al direttore
della casa circondariale di Spoleto il 12 gennaio 2015.

Rileva in limine la Corte che, alla stregua dell’articolo 35-bis,
comma 4, dell’ Ordinamento penitenziario, la legge appresta, in relazione alla decisione del magistrato di sorveglianza sul reclamo giurisdizionale, il mezzo di impugnazione del reclamo al tribunale di sorveglianza.
3.

La previsione normativa dello specifico mezzo di impugnazione, consistente nel gravame di merito davanti al tribunale di sorveglianza,
preclude l’esperimento del ricorso per cassazione, in difetto di alcuna
disposizione che abiliti la parte al ricorso immediato, c.d. per saltum
ovvero omisso medio, eccezionalmente (Sez. 3, n. 2798 del
09/09/1999, Micheletti, Rv. 214523) contemplato soltanto per le sentenze di primo grado (articolo 569, comma 1, cod. proc. pen.) e per le
ordinanze che dispongono una misura coercitiva (articolo 311, comma 2, cod. proc. pen.) nei limiti e per i motivi tassativamente previsti.
In proposito — giova considerare — sebbene il vigente codice di rito
non rechi alcuna espressa disposizione analoga alla norma contenuta
nell’articolo 211 cod. proc. pen. 1930, la quale sanciva a pena di nullità l’ «obbligo di rispettare i vari gradi di giurisdizione», il principio della osservanza dell’ordo iudiciorum è, per vero, enucleabile dalle disposizioni dei primi due commi dell’articolo 568
cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1458 del 14/05/1993, Squatriti, Rv. 195472,
cui adde con particolare riferimento al procedimento
relativo al gravame giurisdizionale Sez. 1„ n. 16375 del
20/03/2015, Tirendi, Rv. 263462).

2

Rileva

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 6.819/2015

R.G.

Udienza del 13 novembre 2015

Sicché il ricorrente, anziché adire questa Corte, avrebbe dovuto correttamente attivare lo strumento espressamente previsto dalla legge
e, pertanto, preclusivo pure del ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo in Cost. (Sez. U., n. 4 del 28 gennaio 1956, Anelli, Rv. 97605).

Soccorre, infatti, la previsione dell’articolo 568, comma 5, cod. proc.
pen.
La legge dispone: « L’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l’ha proposta. Se l’impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi
trasmette gli atti al giudice competente ».
E, in applicazione della ridetta norma, la Corte provvede alla corretta
qualificazione del ricorso e ne dispone la trasmissione al competente
Tribunale di sorveglianza, per la decisione della impugnazione.
P. Q. M.

Qualificato il ricorso come reclamo al tribunale di sorveglianza ai
sensi dell’articolo 35-bis, comma 4, dell’ Ordinamento penitenziario,
dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Perugia per la decisione della impugnazione.
Così deciso, addì 13 novembre 2015.

L’error in procedendo del ricorrente non comporta, tuttavia, l’
inammissibilità della impugnazione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA