Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45661 del 13/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 45661 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NOBLEA KEVIN N. IL 25/10/1990
avverso l’ordinanza n. 5951/2014 GIUD. SORVEGLIANZA di
COSENZA, del 19/12/2014
Sentita la relazione fatta dal Presidente ‘ dott. MASSIMO VECCHIO;

Data Udienza: 13/11/2015

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 6.994/2015

R. G.

Udienza del 13 novembre 2015

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Pao-

lo Canevelli, sostituto procuratore generale della Repubblica presso
questa Corte, il quale ha concluso per la qualificazione del ricorso
come reclamo a’ sensi dell’articolo 35-bis, comma 4, dell’ Ordinamento penitenziario e per la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per quanto di competenza.
Rileva
— Con ordinanza deliberata il 19 dicembre 2014 e depositata il 2
gennaio 2015 il Magistrato di sorveglianza di Cosenza, in esito alla celebrazione della udienza in camera di consiglio e alla acquisizione di
pertinente documentazione rimessa dallo stabilimento penitenziario,
ha rigettato il reclamo giurisdizionale proposto ai sensi dell’ articolo
35-ter, comma i, dell’ Ordinamento penitenziario, dal detenuto, in
epigrafe indicato, instante per la riduzione della pena, a titolo di risarcimento del lamentato pregiudizio grave patito in dipendenza della inosservanza da parte della amministrazione delle disposizioni
dell’ Ordinamento penitenziario e del relativo regolamento.
2. — L’interessato, a’ sensi dell’articolo 35-bis, comma 4, dell’ Ordi-

namento penitenziario, ha proposto reclamo al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, col ministero del difensore di fiducia, avvocato
Cristian Cristiano, mediante atto recante la data del 29 gennaio 2015.
3. — A dispetto del pertinente provvedimento, in data 31 gennaio
2015, del giudice a quo di inoltro degli atti al tribunale di sorveglianza di quel distretto, il fascicolo processuale è stato erroneamente trasmesso dalla cancelleria territoriale a questa Corte suprema di cassazione, con nota del 7 febbraio 2015.
4. — Tanto rilevato, non deve farsi luogo — come sollecitato dal Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema di
cassazione — alla qualificazione della impugnazione, correttamente
esperita dalla parte la quale ha adito il competente giudice territoriale
di secondo grado del reclamo giurisdizionale.
5. — Al disguido occorso la Corte pone riparo disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per la decisione del reclamo proposto.
P. Q. M.

Dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per la decisione del reclamo proposto.
Così deciso, addì 13 novembre 2015.

i.

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