Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45660 del 13/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 45660 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BORTOLONI PALMIRO N. IL 05/01/1966
avverso l’ordinanza n. 1886/2015 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
02/07/2015
Sentita la relazione fatta dal Presidente dott. MASSIMO VECCHIO;

Data Udienza: 13/11/2015

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 35.368/2015 R.G. *

Udienza del 13 novembre 2015

Uditi in camera di consiglio:

— il Pubblico Ministero, in persona del dott. Enrico Delehaye, sostituto procuratore della Repubblica presso questa Corte suprema di
cassazione, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;

Rileva
i. — Con ordinanza deliberata il 2 luglio 2015 e depositata 1’8 luglio
2015, il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive, ha confermato l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di quella stessa sede, 15 giugno 2015, di applicazione della custodia
cautelare in carcere a carico di Palmiro Bortoloni, indagato per
l’omicidio di Francesco Masini, commesso in Roma tra il 5 e il 6 ottobre 2014.
1.1 — Sulla base della generica (risultanze medico legali e localizzazione della utenza cellulare del Bortoloni), sulla base del testimoniale
(Ivana Bortoloni ed Eleonora Grima) e sulla base delle ammissioni
dello stesso indagato, i giudici di merito hanno accertato – sul piano
della gravità indiziaria – che Bortoloni, mediante reiterati e violenti
colpi, inflitti precipuamente in corrispondenza della loggia renale destra, aveva cagionato la morte del sodale e convivente Francesco Masini, inabile e dializzato, deceduto per effetto della infiltrazione ematica renale provocata dalle lesioni arrecate.

L’epoca della morte si colloca nelle date indicate, sulla base
dell’intervallo apprezzato dal consulente necroscopo in seguito all’
esame autoptico (tra il 4 e il 9 ottobre 2014) e della considerazione
che il 6 ottobre 2014 la vittima non si presentò al centro dialisi di Villa Luana per il prescritto trattamento e che da quel giorno non rispose più al telefono.
1.2 – In relazione ai motivi di riesame, in punto di ricorrenza dei gravi indizi di reità e delle esigenze cautelari e, gradatamente, in punto
di selezione della misura coercitiva, il Tribunale ha osservato quanto
segue.
1.2.1 – Le dichiarazioni spontaneamente rese dal Bortoloni alla polizia giudiziaria sono utilizzabili.

L’indagato, pur negando di aver cagionato la morte del Masini, ha
ammesso di averlo percosso il 5 ottobre 2014, dopo che si era avveduto che la vittima, mediante veneficio, avrebbe attentato alla sua vita

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—il difensore dell’indagato ricorrente, avv. Alberto Mercurio, il quale
ha concluso per l’ accoglimento del ricorso.

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Ricorso n. 35.368/2015

R. G.

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Udienza del 13 novembre 2015

L’indagato ha asserito che era stato fatto oggetto di minaccia da un
gruppo di zingari; ha fornito i numeri delle targhe dei veicoli dei suoi
persecutori; ha riferito che in precedenza (alla fine del mese di luglio)
aveva sventato un primo tentativo omicida di Masini il quale avrebbe
manomesso la bombola del gas del camper ove entrambi convivevano; ha confessato che, nell’occasione, aveva reagito percuotendo il
sodale, il quale per i traumi riportati era rimasto degente in ospedale
circa un mese.
In tali dichiarazioni sono ravvisabili gli estremi di una vera e propria
confessione.
Peraltro la concentrazione di colpi a livello della loggia renale, ove
sono state localizzate « le lesioni più distruttive » disvela la conoscenza dell’omicida circa la infermità della vittima e il distretto corporeo maggiormente vulnerabile.
Le dichiarazioni di Eleonora Grima, circa le minacce rivolte
dall’indagato al padre, Guido Grima — costui, accompagnato da Masini, aveva reclamato il pagamento del canone dovuto dalla vittima
per la locazione di un appartamento a Genazzano — e il rinvenimento
il 29 ottobre 2014 della lista dei movimenti del conto corrente del
Masini, accreditano il collegamento del movente « agli interessi economici in comune » tra Masini e Bortoloni, il quale gestiva le finanze
del sodale.
L’allontanamento dell’indagato si correla al tentativo di costituzione
dell’alibi.
Restano, infine, escluse piste alternative.
Dalle indagini è risultato che Bortoloni era l’unica persona a frequentare Masini e la vita di costui « ruotava […] soltanto attorno al
Bortoloni » in situazione di vera e propria « dipendenza o sudditanza
psicologica […] sotto tutti i profili».
1.2.2 – Quanto alle esigenze cautelari, la pericolosità dell’indagato,
desunta dai precedenti penali, dai carichi pendenti, dalla reiterazione
delle violenze contro la vittima, dalla efferatezza della azione omicida,
perpetrata « con forme di spiccata crudeltà », dalla indole violenta e
dalla incapacità di autocontrollo, rendono necessaria la coercizione
intramuraria.

su istigazione di alcuni zingari; costoro lo avrebbero soprafatto e
tramortito non appena egli, subito dopo, era uscito dal camper; e,
quando, la notte sul 6 ottobre 2014, aveva ripreso i sensi, nutrendo
timore per la propria incolumità, si era allontanato, lasciando Masini
ancora in vita, immerso nel sonno; aveva dormito per alcuni giorni
all’addiaccio, per strada; e il 9 ottobre 2014 era andato a Bolzano.

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Ricorso n. 35.368/2015

R.G.

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Udienza del 13 novembre 2015

Il difensore ha dedotto: a fronte del dato indiziario della mera localizzazione della utenza cellulare dell’indagato nel raggio di azione della
cella di via Tiburtina 150, è stato Bortoloni a dichiarare di aver dormito nel camper dal 3 al 6 ottobre 2014, essendo convinto che la morte dell’amico fosse dovuta a cause naturali; se fosse stato l’autore
dell’omicidio avrebbe taciuto la circostanza; la vittima confermò a Ivana Bortoloni di aver attentato alla vita del fratello, per istigazione
di terzi; la ripresa della convivenza tra i due nel camper dimostra che
era intervenuto un « chiarimento tra i due vecchi amici »; e, per vero, Bortoloni, se avesse nutrito alcun intento omicida, lo avrebbe attuato dopo il primo attentato; Masini era soprannominato il Pazzo o
lo Scemo, per la sua condotta; era gravato da numerosi precedenti
penali; non era « uno stinco di santo »; le indagini non hanno approfondito le frequentazioni della vittima e i contatti ammessi con i nemici di Bortoloni; il giudice del riesame non ha dato conto della esclusione delle piste alternative; il teste Ricciardi ha denunziato la
presenza di uno straniero extracomunitario, scorto il 9 ottobre 2014,
mentre si aggirava, armato di un bastone, nei pressi dei camper; incongruamente la pista non è stata esplorata sol perché Masini « non
rispondeva più al telefono »; ma la circostanza non dimostra che fosse già morto, in quanto la mancata risposta poteva dipendere dalla
esclusione o dal basso volume della suoneria; se il suono fosse stato
percepibile B o rtol oni avrebbe distrutto il telefono per impedire
il « riscontro di circostanze » compromettenti; ovvero, alternativamente, l’ indagato non si trovava nel camper; la testimonianza de relato di Eleonora Grima (circa le minacce rivolte dall’indagato al padre
che reclamava il pagamento del debito contratto dalla vittima) è inutilizzabile per inosservanza degli articoli 194 e 195 cod. proc. pen.; né
è dimostrato che Bortoloni e Masini avessero un conto bancario cointestato; in definitiva, o sono vere le informazioni di Ivana Bortoloni
circa le riferite ammissioni di Masini in ordine al tentato omicidio del
fratello, ovvero le dichiarazioni (auto indizianti) dell’indagato provengono da una « mente malata »; era « obbligatorio » accertare la
capacità di intendere e di volere del ricorrente; le sue dichiarazioni
sono inutilizzabili, in quanto rese senza l’assistenza del difensore; è
stata omessa l’acquisizione di prove decisive in relazione agli accertamenti « sulle targhe fornite dall’indagato » e sulla vita anteatta
della vittima; difettano « reali » esigenze cautelari.
3. — Il ricorso è infondato.

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2. – L’indagato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero del
difensore di fiducia, avvocato Alberto Mercurio, mediante atto s.d.
depositato il 28 luglio 2015, col quale ha dichiarato promiscuamente
di denunziare, ai sensi dell’articolo 6o6, comma i, lettere c), d) ed e),
cod. proc. pen..

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Ricorso n. 35.368/2015 R.G. *

Udienza del 13 novembre 2015

3.1 — Non ricorre il vizio della violazione di legge:

—né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il giudice del
riesame esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei
principi di diritto fissati da questa Corte, sia in ordine alla utilizzabilità in sede cautelare delle spontanee dichiarazioni rese dall’indagato,
nel corso delle indagini, che alle dichiarazioni de relato fuori del dibattimento.
3.2 — Neppure ricorre vizio alcuno della motivazione.
Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente — come illustrato nella narrativa che precede — delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità
di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. I, 5
maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo,
Cass., Sez. IV, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369)
e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.
Questa Corte non rileva nel tessuto motivazionale del provvedimento
impugnato:
—né il vizio della contraddittorietà della motivazione che
consiste nel concorso (dialetticamente irrisolto) di proposizioni (testuali ovvero extra testuali, contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente), concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l’affermazione
dell’una implichi necessariamente e univocamente la negazione
dell’altra e viceversa;
—né il vizio della ill o gi cità m a nifest a che consegue alla violazione di alcuno degli altri principi della logica formale e/o dei canoni
normativi di valutazione della prova ai sensi dell’articolo 192 cod.
proc. pen., ovvero alla invalidità (o scorrettezza) dell’ argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione
o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione
(v., per tutte, da ultima: Sez. Un. n. 20804 del 29/11/2012 — dep.
14/05/13, Aquilina e altri, non massimata sul punto).
Per vero i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente,
benché inscenati sotto la prospettazione di v i tia della motivazione
e del travisamento dei fatti, si sviluppano tutti nell’orbita delle cen-

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—né sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo
applicato una determinata disposizione in relazione all’operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma,
ovvero per averla applicata sul presupposto dell’accertamento di un
fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);

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Udienza del 13 novembre 2015

sure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione del
giudice a quo il difensore non offre (così come impone la osservanza del principio di autosufficienza del ricorso, v. Cass., Sez. I, 29
novembre 2007, n. 47499, Chialli, massima n. 238333; Sez. Feriale,
13 settembre 2007, n. 37368, Torino, massima n. 237302; Sez. VI, 19
dicembre 2006, n. 21858, Tagliente, massima n. 236689; Sez. I, 18
maggio 2006, n. 20344, Salaj, massima n. 234115; Sez. I, 2 maggio
2006, n. 16223, Scognamiglio, massima n. 233781; Sez. I, 20 aprile
2006, n. 20370, Simonetti, massima n. 233778) la compiuta
rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé
dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale,
cioè, da di sarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per
l’intrinseca incompatibilità degli enunciati (Cass., Sez. I, 14 luglio
2006, n. 25117, Stojanovic, massima n. 234167 e Cass., Sez. I, 15
giugno 2007, n. 24667, Musumeci, massima n. 237207); bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti
di causa e del merito del giudizio.
Sicché le censure, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti
dalla legge con il ricorso per cassazione, sono i na m m issibil i a’
termini dell’articolo 6o6, comma 3, cod. proc. pen.

3.3 — Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell’ articolo 94 disp. att. cod. proc. pen.

P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’ istituto penitenziario ai sensi dell’ articolo 94,
comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso, addì 13 novembre 2015.

Ricorso n. 35.368/2015 R.G. *

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