Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4566 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4566 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PISANO MARCO N. IL 11/06/1982
avverso la sentenza n. 1076/2011 CORTE APPELLO di CAGLIARI,
del 03/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZE!;

Data Udienza: 29/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata il 3 dicembre 2012 la Corte di appello di
Cagliari ha confermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Cagliari in data 18 luglio 2011, con la quale Pisano Marco era stato
condannato, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di un anno e sei mesi di
reclusione ed euro 300,00 di multa per il delitto di cui all’art. 2 della legge n.

tipo “bomba carta” realizzati con polvere pirica del peso di circa 808 grammi,
ciascuno, e di trenta ordigni rudimentali del tipo “bomba carta” realizzati con
polvere pirica del peso di circa 136 grammi, ciascuno; fatto accertato in Cagliari
il 29 dicembre 2010.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Pisano
tramite il difensore, il quale deduce due motivi: mancanza, contraddittorietà o
manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e),
cod. proc. pen.; inosservanza od erronea applicazione della legge penale e vizio
della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, ai sensi dell’art.
606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo ripropone la censura già sollevata con l’atto di appello,
per avere i giudici di merito operato una erronea lettura delle risultanze
processuali e per avere affermato la colpevolezza del Pisano, nonostante l’amico
dell’imputato, Gavezzani Filippo, incensurato, si fosse attribuito l’esclusiva
responsabilità della detenzione degli esplosivi, con dichiarazioni della cui
attendibilità era irragionevole dubitare, perché il Gavezzani non avrebbe potuto
concordare con il Pisano la versione da rendere.
Secondo il ricorrente, la motivazione dei giudici di merito per escludere
l’attendibilità delle dichiarazioni autoaccusatorie del Gavezzani sarebbe carente,
contraddittoria e manifestamente illogica.
Osserva, invece, il collegio che la lettura della diffusa e coerente motivazione
della sentenza impugnata, in punto di affermata responsabilità del Pisano e di
inattendibilità della versione del Gavezzani, rivela la manifesta infondatezza
della doglianza proposta.

895 del 1967, consistito nella detenzione illegale di due ordigni rudimentali del

Si rimanda, in proposito, alle pagine 5-8 della sentenza impugnata, in cui
tutti i rilievi critici sollevati dall’appellante, in tema di prova specifica, sono
esaminati e ritenuti infondati con argomentazioni puntuali e logiche, come tali
esenti da censure ammissibili in questa sede; con la precisazione che il Giudice
dell’udienza preliminare, il quale definì il giudizio abbreviato in primo grado,
dispose la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Cagliari perché
valutasse le dichiarazioni del Gavezzani, restando aperta l’alternativa tra la

insieme al Pisano, nella detenzione degli ordigni esplosivi.
1.2. Inammissibili perché generici sono i motivi relativi al trattamento
sanzionatorio, avendo la Corte di merito compiutamente giustificato il diniego
delle circostanze attenuanti generiche e della riduzione della pena, ritenuta del
tutto adeguata al fatto commesso, tenuto conto del notevole spessore criminale
dell’imputato, già condannato con sentenza definitiva per tentato omicidio, e
considerato il suo pessimo comportamento processuale non avendo avuto
remore, pur di eludere la sua responsabilità, a coinvolgere un ragazzo
incensurato, il predetto Gavezzani, ciò che rivelava la precoce autorevolezza
criminale acquisita dal Pisano nonostante la sua giovane età.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616, comma
1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di
una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il minimo ed il
massimo previsti, in euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 ottobre 2013.

configurabilità del delitto di autocalunnia o di concorso dello stesso Gavezzani,

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