Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4566 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4566 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TORTI ALDO N. IL 19/06/1969
avverso la sentenza n. 9272/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
28/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 16/12/2014

OSSERVA
Il ricorso di TORTI Aldo deve essere dichiarato inammissibile
Con riguardo all’asserita mancata partecipazione all’udienza del 28.6.2012 deve rilevarsi
che lo stesso, come indicato in sentenza, era assente per rinuncia.
Le restanti doglianze ripropongono in parte le stesse ragioni già discusse e ritenute
infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non
specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo

tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente dell’art. 591 cod. proc. pen.,
comma primo, lett. c), all’inammissibilità.
La doglianza in ordine alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4
c.p. non è stata dedotta innanzi alla Corte di Appello avverso la cui sentenza è ricorso
ed è quindi questione nuova.
Questa Corte (Cass. Sez. 4^, 18/05/1994 – 13/07/1994, n. 7985) ha infatti affermato
che sussiste violazione del divieto di “novum” nel giudizio di legittimità quando siano
per la prima volta prospettate in detta sede questioni, come quella in esame,
coinvolgenti valutazioni in fatto, mai prima sollevate.
La Corte territoriale ha motivato il diniego delle attenuanti generiche con riferimento ai
numerosissimi precedenti penali .
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili
di colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle
spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa
delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di
1.000,00 (mille) euro.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di
1.000,00 euro.
Così deliberato in Roma il 16.12.2014

per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione

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