Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45659 del 13/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 45659 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RESTUCCIA GIUSEPPE N. IL 29/06/1963
avverso l’ordinanza n. 1834/2015 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
30/06/2015
Sentita la relazione fatta dal Presidente dott. MASSIMO VECCHIO;

Data Udienza: 13/11/2015

,
,

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 35.362/2015

R.G. *

Udienza del 1 3 novembre 2015

Uditi in camera di consiglio:

— il Pubblico Ministero, in persona del dott. Enrico Delehaye, sostituto procuratore della Repubblica presso questa Corte suprema di
cassazione, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;

Rileva
i. — Con ordinanza deliberata il 30 giugno 2015 e depositata il 17 luglio 2015, il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del
riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive, ha confermato la ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di quella stessa sede, 9 giugno 2015, di custodia cautelare in
carcere a carico di Giuseppe Restuccia, indagato per i delitti di detenzione e di porto illegali di arma comune da sparo, commessi in Roma
il 3 dicembre 2014.
1.1 —Sulla base, precipuamente, delle informazioni fornite dai testi
Martina Madaro ed Elisabetta Miceli, i giudici di merito hanno accertato – sul piano della gravità indiziaria – che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, l’indagato, rimasto ferito nel corso di una sparatoria davanti all’ingresso del ristorante Pesce fritto e baccalà, recava seco una arma da sparo a canna corta, della quale era riuscito a disfarsi prima del ricovero in ospedale e dell’intervento della Polizia di
Stato, affidandola, unitamente al telefono cellulare, al figlio Gino presente in loco.
1.2 – In relazione ai motivi di riesame, in punto di ricorrenza dei gravi indizi di reità e delle esigenze cautelari e, gradatamente, in punto
di selezione della misura coercitiva, il Tribunale ha osservato quanto
segue.
1.2.1 – Privo di pregio è il rilievo difensivo che altri testimoni non
abbiano scorto l’arma; le dottoresse Madaro e Miceli, entrambe medici, prestarono il primo soccorso al Retuccia, immediatamente dopo
il ferimento, ed ebbero modo di osservare che costui portava una pistola, infilata nella cintura, sul fianco sinistro; mentre gli altri testimoni non ebbero la possibilità di esaminare da vicino e « anche sotto
gli indumenti » l’ indagato; l’arma, al pari del cellulare che certamente Restuccia aveva con sé (come dimostrato dalla analisi dei tabulati e dalla localizzazione dell’ apparecchio), fu trafugata dal figlio
dell’indagato; il giovane, dopo essere accorso presso il padre ferito, si
allontanò precipitosamente, per poi ritornare, dopo l’arrivo della ambulanza.

—il difensore dell’indagato ricorrente, avv. Claudio Sforza il quale ha
concluso per 1′ accoglimento del ricorso.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 35.362/2015

R. G.

*

Udienza del 13 novembre 2015

In relazione ai reati del titolo coercitivo, è irrilevante se, nel corso
della sparatoria, l’indagato abbia fatto uso della pistola illegalmente
detenuta e portata, ovvero no; sicché non è determinante l’ argomentazione difensiva, secondo la quale i bossoli repertati sarebbero stati
tutti esplosi da una unica arma.
Quanto alle esigenze cautelari, è elevato il periculum libertatis in considerazione della gravità della condotta, perpetrata in luogo
pubblico e in pieno giorno, e della personalità dell’indagato: costui è
attinto da plurimi e gravissimi precedenti prenali; la pervicacia criminale non è stata infrenata neppure della lunga detenzione, protrattasi per diciassette anni; la inaffidabilità e la pericolosità rendono necessaria la coercizione intramuraria, non potendosi fare affidamento
sulla osservanza da parte del Restuccia delle prescrizioni degli arresti
domiciliari.
1.2.2 –

L’indagato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero del
difensore di fiducia, avvocato Claudio Sforza, mediante atto recante
la data del 28 luglio 2015, col quale ha dichiarato promiscuamente di
denunziare, ai sensi dell’articolo 6o6, comma 1, lettere b) ed e), cod.
proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale o
di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione agli articoli 273 e 309 cod. proc.
pen. (primo motivo) e in relazione agli articoli (292, 274, 275 e 309
cod. proc. pen. (secondo motivo), nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, anche sotto il profilo del
travisamento della prova.
2. –

2.1 – Col primo motivo il difensore deduce: l’apprezzamento della
gravità indiziaria si fonda su mere congetture; il teste Mele e degli altri testimoni non hanno visto alcuna pistola; e nessuno degli astanti
ha scorto l’ indagato consegnare l’arma al figlio; è impossibile che il
supposto trafugamento possa essere sfuggito alla osservazione dei
presenti; il tribunale ha trascurato di considerare che altri due soggetti si avvicinarono al ferito e che uno si imbrattò le mani di sangue;
non è sospetto l’allontanamento del figlio di Restuccia; costui andò
via in seguito all’invito del personale della ambulanza perché intralciava il soccorso colla sua presenza; i bossoli repertati sono di calibro
corrispondente; in mancanza sia della consulenza tecnica sulla compatibilità della provenienza dai bossoli da una unica arma, sia
dell’accertamento della presenza di tracce di materiale pirico sulla

La prospettazione dell’indagato di aver subito un rapina è frutto di
simulazione per depistare le indagini; Restuccia si è contraddetto circa la indicazione dei beni sottratti (il solo orologio, mentre nella immediatezza aveva fatto riferimento al portafoglio) e nessuna spiegazione ha offerto in merito alla sparizione del telefono cellulare.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 35.362/2015

R.G.

*

Udienza del 13 novembre 2015

persona dell’indagato, non può ritenersi dimostrato che furono usate
due armi diverse.

periculum libertatis, opponendo: il giudice del riesame è incorso nella
inosservanza del divieto dell’articolo 274 cod. proc. pen. (come di recente novellato), in quanto le esigenze cautelari non possono essere
esclusivamente desunte dalla « gravità del titolo del reato »; i precedenti penali sono risalenti nel tempo; il Collegio ha trascurato di considerare il rilievo difensivo che nel lasso di tempo di « oltre sei
mesi », intercorso tra il fatto e la emissione della ordinanza di custodia cautelare in carcere, non sono emersi elementi investigativi « di
significativo interesse e/o di particolare allarme sociale ».
3. — Il ricorso è infondato.
3.1 — Non ricorre il vizio della violazione di legge:
—né sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo
applicato una determinata disposizione in relazione all’operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma,
ovvero per averla applicata sul presupposto dell’accertamento di un
fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);
—né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il giudice del
riesame esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei
principi di diritto fissati da questa Corte.
3.2 – Peraltro è appena il caso di aggiungere, in relazione al divieto
previsto dal secondo inciso dell’articolo 274, comma i, lettere b) e c),
cod. proc. pen. evocato dal ricorrente, che il rilievo difensivo è privo
di giuridico pregio.

Il divieto normativo proibisce la illazione del pericolo di fuga e/o di
recidiva dalla mera considerazione della « gravità del titolo del
reato » pel quale si procede e, cioè, astrattamente sulla base del rilievo del puro e semplice nomen juris del delitto, avulso dal fatto materiale cui pertiene; ma certamente non osta alla considerazione della
concreta condotta delittuosa perpetrata, in rapporto al contenuto e
alle circostanze fattuali che la connotano (nella specie apprezzate dal
giudice a quo, v. ordinanza p. 6).
3.3 — Neppure ricorre vizio alcuno della motivazione.
Non ha fondamento la censura difensiva di omessa considerazione
della circostanza che Gino Res -tuccia si sarebbe allontanato su invito
del « personale del 118 », in quanto il repentino allontanamento del
figlio dell’indagato (seguito dal ritorno), dal quale il giudice del riesame ha desunto il trafugamento della pistola (immediatamente pri-

4

2.2 – Col secondo motivo il difensore censura l’accertamento del

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 35.362/2015

R. G. *

Udienza del 13 novembre 2015

3.4 — Per il resto il giudice a quo ha dato conto adeguatamente — come illustrato nella narrativa che precede — delle ragioni
della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte:
Cass., Sez. I, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e,
da ultimo, Cass., Sez. IV, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n.
229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.
Questa Corte non rileva nel tessuto motivazionale del provvedimento
impugnato:
—né il vizio della contraddittorietà della motivazione che
consiste nel concorso (dialetticamente irrisolto) di proposizioni (testuali ovvero extra testuali, contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente), concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l’affermazione
dell’una implichi necessariamente e univocamente la negazione
dell’altra e viceversa;
—né il vizio della illo gi cit à manifesta che consegue alla violazione di alcuno degli altri principi della logica formale e/o dei canoni
normativi di valutazione della prova ai sensi dell’articolo 192 cod.
proc. pen., ovvero alla invalidità (o scorrettezza) dell’ argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione
o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione
(v., per tutte, da ultima: Sez. Un. n. 20804 del 29/11/2012 — dep.
14/05/13, Aquilina e altri, non massimata sul punto).
Per vero i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente,
benché inscenati sotto la prospettazione di v itia della motivazione
e del travisamento dei fatti, si sviluppano tutti nell’orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione del
giudice a quo il difensore non offre (così come impone la osservanza del principio di autosufficienza del ricorso, v. Cass., Sez. I, 29
novembre 2007, n. 47499, Chialli, massima n. 238333; Sez. Feriale,
13 settembre 2007, n. 37368, Torino, massima n. 237302; Sez. VI, 19
dicembre 2006, n. 21858, Tagliente, massima n. 236689; Sez. I, 18
maggio 2006, n. 20344, Salaj, massima n. 234115; Sez. I, 2 maggio
2006, n. 16223, Scognamiglio, massima n. 233781; Sez. I, 20 aprile
2006, n. 20370, Simonetti, massima n. 233778) la compiuta
rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé
dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale,

5

ma notata dalle dottoresse Madaro e Miceli alla cintola dell’ indagato), si è verificato prima dell’arrivo dell’ambulanza.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 35.362/2015

R. G. *

Udienza del 13 novembre 2015

Sicché le censure, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti
dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili a’
termini dell’articolo 606, comma 3, cod. proc. pen.
3.5 — Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell’ articolo 94 disp. att. cod. proc. pen.
P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’ istituto penitenziario ai sensi dell’ articolo 94,
comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso, addì 13 novembre 2015.

cioè, da di s articolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per
l’intrinseca incompatibilità degli enunciati (Cass., Sez. I, 14 luglio
2006, n. 25117, Stojanovic, massima n. 234167 e Cass., Sez. I, 15
giugno 2007, n. 24667, Musumeci, massima n. 237207); bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti
di causa e del merito del giudizio.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA