Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4565 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4565 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GALLUCCIO GERARDO N. IL 27/10/1958
avverso la sentenza n. 5014/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
10/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 29/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10 aprile 2012 la Corte di appello di Milano ha
confermato la sentenza del Tribunale di Monza, in data 19 giugno 2007, con la
quale Galluccio Gerardo era stato condannato alla pena di un anno di reclusione
per il reato di cui all’art. 9, comma 2, legge n. 1423 del 1956, perché, essendo
sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica

comune di residenza, si rendeva inottemperante agli obblighi ivi previsti e, in
particolare, si allontanava dal luogo di residenza e, cioè, da Desio, via Tagliabue
n. 220, presso l’abitazione della madre; in Monza, il 25 dicembre 2006.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
Galluccio tramite il difensore, il quale, con unico motivo, deduce violazione di
legge e vizio della motivazione per omesso riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata e ritenuta recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, del tutto generico, è inammissibile.
Il ricorrente, infatti, si limita a denunciare il mancato giudizio di prevalenza
delle attenuanti generiche sulla recidiva, esaurientemente e coerentemente
giustificato dalla Corte territoriale con i numerosi e gravi precedenti penali
dell’imputato, recidivo reiterato nel quinquennio come da contestazione, senza
che a tale motivazione sia stata opposta dal Galluccio alcuna specifica censura
ammissibile in questa sede.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616, comma
1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di
una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il minimo ed il
massimo previsti, in euro mille.

sicurezza per la durata di un anno e sei mesi, con obbligo di soggiorno nel

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 ottobre 2013.

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