Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4565 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4565 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FELLI WALTER N. IL 31/07/1974
avverso la sentenza n. 9812/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
13/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 16/12/2014

OSSERVA

Il ricorso di FELLI Walter è inammissibile.
Con il primo motivo il ricorrente censura l’apparato motivazionale della sentenza della Corte
d’Appello di Roma lamentando un’assenza di motivazione in ordine alle specifiche censure
mosse alla sentenza di primo grado
Questa Corte, nel precisare i limiti di legittimità della motivazione per relationem della

conformi sentenze di primo e secondo grado è possibile soltanto se nella sentenza d’appello
sia riscontrabile un nucleo essenziale di argomentazione, da cui possa desumersi che il
giudice del secondo grado, dopo avere proceduto all’esame delle censure dell’appellante, ha
fatto proprie le considerazioni svolte dal primo giudice. Più specificamente, l’ambito della
necessaria autonoma motivazione del giudice d’appello risulta correlato alla qualità e alla
consistenza delle censure rivolte dall’appellante. Se questi si limita alla mera riproposizione di
questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice,
oppure di questioni generiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice
dell’impugnazione ben può motivare per relazione e trascurare di esaminare argomenti
superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati. Quando, invece, le soluzioni
adottate dal Giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall’appellante,
sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, se il giudice
del gravame si limita a respingere tali censure e a richiamare la contestata motivazione in
termini apodittici o meramente ripetitivi, senza farsi carico di argomentare sulla fallacia o
inadeguatezza o non consistenza dei motivi di impugnazione. ( Cass. N. 6221 del 2006 Rv.
233082, N. 38824 del 2008 Rv. 241062, N. 12148 del 2009 Rv. 242811;Cass. Sez. 6, 20-42005 n. 4221).
Nel caso in esame, il giudice d’appello, seppure con una motivazione stringata ha risposto in
modo specifico a tutte le doglianze avanzate dall’appellante, richiamando la completa
motivazione del giudice di primo grado solo con riguardo alle questioni di fatto già
adeguatamente esaminate dal Tribunale di Roma.
I giudici territoriali, inoltre, hanno fatto applicazione dei principi di diritto affermati
costantemente da questo giudice di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del
delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da
delitto costituisce prova della conoscenza della sua illecita provenienza (Cass., Sez. 2,
27/10/2010, n. 41423; Cass., Sez. 4, 12/12/2006, n. 4170; Cass., Sez. 2, 07/04/2004, n.
18034) e la prova dell’elemento soggettivo del reato può essere raggiunta anche sulla base
dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è
sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto

sentenza di appello, ha avuto modo di affermare che l’integrazione della motivazione tra le

in mala fede (tra le tante: Cass., Sez. 2, 25/05/2010, n. 29198; Cass., Sez. 2 Sent.,
11/06/2008, n. 25756).
,.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili
di colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle
spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa
delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di
1.000,00 euro.
Così deliberato in Roma il 16.12.2014

1.000,00 (mille) euro.

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