Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45644 del 11/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 45644 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

Sull’istanza proposta da:
Peran Xenia, nata a Sebenico (Croazia) il 12/05/1963;
di rimessione del procedimento a carico della stessa e di:
Franchini Fabio, nato a Gavirate il 24/10/1944;
Barbieri Silvana, nata a Milano il 08/03/1927;
Gucci Alessandra Samantha, nata a Milano il 28/06/1976;
Gucci Allegra Gaia Selvaggia, nata a Milano il 27/01/1981;
pendente innanzi al Tribunale di Milano
nel quale è parte civile il Banco Popolare Soc. Cooperativa;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio
Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con istanza depositata il 21.9.2015 Peran Xenia chiedeva la rimessione
del procedimento, relativo a riciclaggio transnazionale, ad altro giudice ai sensi
degli artt. 45 e 46 cod. proc. pen. deducendo l’esistenza di gravi situazioni locali
in quanto “sia in Svizzera che in Italia la magistratura (quanto meno quella che
si occupa di criminalità economica finanziaria) è totalmente asservita al mondo

Data Udienza: 11/11/2015

bancario-affaristico-politico che nomina e/o pilota i magistrati selezionandoli
senza alcun criterio meritorio, ma che asseconda genuflessa le loro richieste”.
L’istante ha denunciato per prima i fatti per i quali si è poi trovata imputata
e non è stata tutelata la sua riservatezza.
Dopo aver riferito fatti dell’autorità giudiziaria di Lugano e di una denuncia
contro un magistrato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano,
il quale “per depistare e sviare l’attenzione dalle condotte da egli poste in essere
integranti i reati di favoreggiamento, abuso d’ufficio e, corruzione, riciclaggio ed

appartenente ad organizzazione criminale massonico-piduista transnazionale e
per il concorso esterno in tale associazione per delinquere e non avrebbe
depositato le somme in sequestro al FUG.
Deduce ancora che il processo innanzi al Tribunale di Milano è costellato da
illegalità di ogni sorta e che l’organo giudicante si sarebbe prodigato a coprire il
magistrato del pubblico ministero, in quanto condizionato ed assoggettato alla
Procura di Milano.
È stato inserito un GOT nel collegio giudicante (con conseguente nullità) e
non sono stati riascoltati i testi dopo il mutamento del collegio.
È stata dolosamente ignorata la lista testi ed è stata disattesa una nota di
udienza in cui si deduceva l’illegalità dell’imputazione, così come è stata
disattesa una richiesta di sequestro.
Il difensore dell’istante l’ha venduta alle potenti controparti e Peran Xenia
sarebbe stata vittima di tentato omicidio in Svizzera e di altri atti indicati.
Il Collegio giudicante è ostaggio della Procura della Repubblica alla quale ha
trasmesso i verbali di udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’istanza è manifestamente infondata.
Anzitutto si deve ricordare che l’istituto della rimessione ha carattere
eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice
naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di
un’interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese
quelle che stabiliscono i presupposti per la “translatio iudicii”, con la
conseguenza che, da un lato, per “grave situazione locale” deve intendersi un
fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale
nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da
non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non
imparzialità del giudice (inteso come l’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge
il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle

2

altri” ha deciso di incriminare Peran Xenia, deduce che tale magistrato sarebbe

persone che partecipano al processo medesimo e, dall’altro, che i “motivi di
legittimo sospetto” possono configurarsi solo in presenza di questa grave
situazione locale e come conseguenza di essa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23962
del 12/05/2015 dep. 04/06/2015 Rv. 263952).
In secondo luogo i comportamenti e i provvedimenti endoprocessuali del
RM. e del giudice possono costituire motivo di rimessione del processo solo ove
sintomatici di una mancanza di imparzialità dell’ufficio giudicante nella sede di
svolgimento del processo e collegati da un nesso di causalità ad una grave

processuale (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 15741 del 28/03/2013 dep. 04/04/2013
Rv. 255844).
In tema di rimessione del processo, la “grave situazione locale” di cui all’art.
45 cod. proc. pen. va interpretata come fenomeno esterno di tale e manifesta
abnormità da costituire fonte di reale rischio di parzialità dell’ufficio giudiziario
procedente ovvero di reale lesione, o pericolo di lesione, della libera
determinazione delle persone che vi partecipano, avendo l’istituto carattere
eccezionale di deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito
per legge e perciò implicando una stretta interpretazione delle relative
disposizioni; conseguentemente, non ricorrono gli estremi per la rimessione nel
caso di semplice prospettazione di un probabile rischio di turbamento della
libertà valutativa e decisoria del giudice, sul fondamento di timori, illazioni e
sospetti non espressi da fatti oggettivi né dotati di intrinseca capacità
dimostrativa(Cass. Sez. 6, Sentenza n. 11499 del 21/10/2013 dep. 10/03/2014
Rv. 260888).
La situazione rappresentata nell’istanza di rimessione del processo non è
peraltro indicata come locale, ma addirittura internazionale e comunque della
stessa non vi è alcuna prova.
Questa Corte ha infatti chiarito che le situazioni paventate e addotte a
sostegno della richiesta devono emergere in modo certo dagli atti del processo e
non costituire solo la proiezione di generiche preoccupazioni e timori che non
consentono di ipotizzare la sussistenza di fatti reali, collegati a situazioni locali,
idonei per la loro gravità a turbare il sereno svolgimento del processo e a
compromettere in tal modo la corretta amministrazione della giustizia (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 4462 del 20/09/1995 dep. 11/10/1995 Rv. 202511).

2. La richiesta deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 48 comma 6 cod. proc. pen., con il provvedimento

che dichiara inammissibile la richiesta, la parte privata che l’ha proposta
deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché
– ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di

3

situazione locale, da intendersi come fenomeno esterno alla dialettica

inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di duemila euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.

3. Stante le affermazioni contenute nel ricorso la presente sentenza e gli
atti in copia devono essere trasmessi alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Brescia per quanto di competenza.

Dichiara inammissibile la richiesta e condanna Peran Xenia al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle
ammende.
Dispone trasmettersi la presente sentenza e gli atti in copia alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Brescia per quanto di competenza.

Così deciso il 11/11/2015.

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA