Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45643 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 45643 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Ghirbi Kais Ben Youssef, nato in Tunisia il 27/02/1976;
avverso la sentenza del Tribunale di Bologna del 09/07/2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercannillo Davigo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Aurelio Galasso, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9.7.2015 il Tribunale di Bologna, ai sensi dell’art. 444
cod. proc. pen., applicò a Ghirbi Kais Ben Youssef, la pena di anni 1 mesi 4 di
reclusione ed € 300,00 di multa per il reato di rapina impropria.

2.

Ricorre per cassazione l’imputato personalmente deducendo vizio di

motivazione sull’intervenuta applicazione di pena non essendo stati valutati tutti
gli elementi risultanti dagli atti.

Data Udienza: 11/11/2015

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
Il ricorso per un verso è generico, non essendo indicate le specifiche
risultanze non valutate, per altro verso, secondo il consolidato orientamento di
questa Corte, l’obbligo della motivazione, imposto al giudice dall’art. 111 Cost. e
dall’art. 125, comma terzo, cod. proc. pen. per tutte le sentenze, opera anche
rispetto a quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti. Tuttavia, in tal

sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il
compito del giudice a una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso
tra le parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è
necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato
dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione. Ne
consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui
all’art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica
motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti
emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non
punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una
motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata
compiuta la verifica richiesta dalle leggi e che non ricorrono le condizioni per la
pronuncia di proscioglimento a norma del citato art. 129. (Cass. Sez. 1^ sent. n.
752 del 27.1.1999 dep. 22.3.1999 rv 212742).

2.

2. Ciò a tacere del fatto che la delega al deposito del ricorso reca

intestazione di soggetto diverso dal sottoscrittore, il che pone anche problemi in
termini di validità della presentazione del ricorso stesso.

3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di duemila euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.

P.Q.M.

2

caso, esso non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle
ammende.

Così deciso il 11/11/2015.

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