Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45640 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 45640 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
Iacono Gianfranco, nato a Rosarno il 17/06/1976;
Scarano Michelangelo, nato a Rosarno il 31/01/1957;
avverso la sentenza del 27/02/2015 della Corte d’appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio
Baldi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udito per l’imputato Scarano Michelangelo l’Avv. Angelo Alessandro Sammarco
che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del giorno 11.11.2013 il Tribunale di Mantova dichiarò
Iacono Gianfranco e Scarano Michelangelo responsabili di estorsione aggravata e
– riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante ed
alla recidiva (reitarata specifica per entrambi e per il solo Iacono Gianfranco nel
quinquennio) – condannò ciascuno alla pena di anni 6 di reclusione ed C
2.000,00 di multa, pene accessorie.

2. Gli imputati proposero gravame ma la Corte d’appello di Brescia, con
sentenza del 27.2.2015 confermò la pronunzia di primo grado.

Data Udienza: 11/11/2015

3. Ricorrono per cassazione gli imputati.

3.1. Iacono Gianfranco personalmente deduce:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata
assoluzione, né Iacono né Scarano hanno mai conseguito un profitto e
non hanno cagionato un danno alla persona offesa; i giudici di merito
hanno ravvisato il danno nella consegna delle chiavi del pub Infinity
Dream da parte di Esposito Antonio, ma è pacifico che il proprietario del

immediatamente la disponibilità; Ferrari ha infatti dichiarato che non
avendo mai Esposito versato il corrispettivo per l’acquisto della licenza,
intendeva mostrare il locali a probabili acquirenti; lo stesso Esposito ha
riferito di non aver effettuato il pagamento; la conclusione dei giudici di
merito che avesse una aspettativa di chance poi delusa dalla consegna
delle chiavi è censurabile; Ferrari era stato verosimilmente vittima di un
raggiro da parte di Esposito;
2.

violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata assoluzione in
quanto non vi fu alcuna minaccia, negata dallo stesso Esposito in
dibattimento; la Corte di merito ha ritenuto le dichiarazioni di Esposito in
dibattimento influenzate dalla presenza in aula degli imputati e dalla
consapevolezza della rimproverabilità del pregresso comportamento; il
25.3.2012 Iacono era assente dall’udienza e le conclusioni dei giudici di
merito sono in violazione del contraddittorio; non vi è stata acquisizione
delle iniziali dichiarazioni; peraltro il Tribunale aveva dato atto che, una
volta consapevole dell’essere scaduti i termini per la querela, Esposito
aveva ammesso di aver saputo che i titoli erano scoperti e quindi di aver
partecipato alla truffa in danno della Pitagora S.r.l., per la quale lavorava
Scarano;

3.

violazione di legge in relazione alla mancata qualificazione del fatto come
esercizio arbitrario delle proprie ragioni; Scarano agiva nella convinzione
di esercitare un diritto.

3.2. Scarano Michelangelo, tramite il difensore, deduce:
1. violazione di legge e vizio di motivazione sull’affermazione di
responsabilità per il delitto di estorsione; non vi è prova della
identificazione di Scarano nel “Michele” di cui alla conversazione
telefonica del 22.9.2010, che vede quasi esclusivamente conversare
Iacono; in ogni caso manca la prova della consapevolezza in capo a
Scarano di tutto il dialogo tra Iacono ed Esposito, anzi il Tribunale ha
ritenuto che ad un certo punto della conversazione Iacono abbia chiamato
2

pub, Ferrari, presentatosi dopo pochissimo tempo ne riacquistò

accanto a se Scarano, che quindi non sarebbe stato presente alla parte
minacciosa della conversazione; Esposito ha riferito dell’assenza di
timore; la Corte territoriale ha ritenuto le dichiarazioni di Esposito
influenzate dalla presenza in aula degli imputati e dalla consapevolezza
della rimproverabilità del comportamento; quanto alla prima asserzione
non vi sono state contestazioni o acquisizione delle iniziali dichiarazioni ai
sensi dell’art. 500 comma 4 cod. proc. pen.; quanto al secondo punto le
sentenza di merito sono difformi avendo il Tribunale rilevato che Esposito

querela per la truffa in danno della Pitagora S.r.l.; non vi è stato ingiusto
profitto Né vi è stato danno avendo Esposito ceduto qualcosa (le chiavi
del pub) che non apparteneva al suo patrimonio, non avendo mai pagato
Ferrari; non vi è stata alcuna perdita di chance da parte di Esposito, come
ritenuto dalla Corte territoriale;
2.

violazione di legge, vizio di motivazione e mancata assunzione di una
prova decisiva in relazione alla omessa rinnovazione del dibattimento per
esaminare il titolare della Pitagora S.r.l. ed alla mancata qualificazione del
fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni; gli assegni dati da
Esposito a Scarano erano scoperti e l’imputato agiva nella convinzione di
tutelare un diritto; è illogica la motivazione sul mancato esame del
titolare della Pitagora S.r.l., salvo poi affermare che mancava anche solo
un principio di prova che la Pitagora abbia chiesto alcunché a Scarano;

3.

violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta
sussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite,
mancando la prova della presenza di Scarano alla parte minacciosa della
conversazione fra Iacono ed Esposito e della consapevolezza in capo a
Scarano della minaccia stessa;

4.

violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato giudizio di
prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull’aggravante e sulla
recidiva.

Con motivi nuovi il difensore di Scarano Michelangelo deduce:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle dichiarazioni rese
dalla persona offesa Esposito Antonio il cui senso è stato cambiato,
avendo costui escluso di essere stato minacciato;
2.

violazione di legge e vizio di motivazione sul profitto ingiusto ed il danno;

3.

violazione di legge e vizio di motivazione sulla partecipazione di Scarano
all’attività estorsiva;

4.

violazione di legge e vizio di motivazione sulle modalità dell’estorsione e
sulla mancata qualificazione ai sensi dell’art. 393 cod. pen.

3

x

era stato tranquillizzato dall’essere scaduti i termini per la proposizione di

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Scarano
Michelangelo nella parte relativa alla mancata assunzione di una prova decisiva è
manifestamente infondato.
La mancata assunzione di una prova decisiva – quale motivo di impugnazione
per cassazione – può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia

pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il
mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l’invito al giudice di
merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui
all’art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini
della decisione (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 33105 in data 8.7.2003 dep. 5.8.2003
rv 226534. nella specie la Corte dì merito, dopo aver disposto una parziale
rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, ordinando una ricognizione personale
da parte della parte offesa, a seguito di vari rinvii aveva revocato la suddetta
ordinanza dando corso alla discussione).
Neppure può essere invocata la mancata assunzione di una prova decisiva
rispetto al diniego di rinnovazione del dibattimento in appello ove non si tratti di
prova sopravvenuta.
La rinnovazione del dibattimento avrebbe dovuto essere disposta, ai sensi
dell’art. 603 cod. proc. pen., non trattandosi di prove nuove, solo se il giudice di
appello avesse ritenuto di non poter decidere allo stato degli atti ed anche tale
valutazione è di merito e la motivazione può essere implicita.
Infatti, in tema di giudizio di appello, poiché il vigente cod. proc. pen. pone
una presunzione di completezza della istruttoria dibattimentale svolta in primo
grado, la rinnovazione, anche parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale
e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo
stato degli atti. Pertanto, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve
essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell’uso del potere
discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo
stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la decisione può essere sorretta
anche da motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base
della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per
una valutazione – in senso positivo o negativo – sulla responsabilità, con la
conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento. (v. Cass. Sez. 5
sent. n. 6379 del 17.3.1999 dep. 21.5.1999 rv 213403).

4

stata chiesta l’ammissione a norma dell’art. 495, secondo comma, cod. proc.

2. Il primo ed il secondo motivo di ricorso proposti da Iacono Gianfranco ed il
primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Scarano Michelangelo sono
manifestamente infondati e svolgono censure di merito.
La Corte territoriale ha ritenuto di prescindere dalle dichiarazioni di Esposito
Antonio in dibattimento ed ha fondato la ritenuta sussistenza della minaccia su
quanto riferito da Esposito al telefono all’amico Angelo ed a tale Roberto, nonché
dalle pesanti minacce proferite Iacono. “Michele” è stato identificato in Scarano
Michelangelo per la descrizione e la indicazione dello stesso come il soggetto

della conversazione in cui Iacono proferì minacce.
L’intervento nella telefonata è stato ritenuto indice di presenza allo
svolgimento della stessa.
In tale motivazione non si ravvisa alcuna manifesta illogicità che la renda
sindacabile in questa sede.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non
deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore
possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve
limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune
e con “i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”, secondo una
formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del 30.11.1999
dep. 31.1.2000 rv 215745, Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep.
25.2.1994, rv 196955).
Del resto va ricordato che il vizio di motivazione implica o la carenza di
motivazione o la sua manifesta illogicità.
Sotto questo secondo profilo la correttezza o meno dei ragionamenti dipende
anzitutto dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla verità degli
enunciati che la compongono.
Quanto all’esistenza di profitto di danno la Corte territoriale ha richiamato
giurisprudenza di questa Sezione secondo la quale integra il delitto di estorsione
la minaccia o la violenza finalizzata ad ottenere la rinuncia alla tutela di un
proprio diritto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 43769 del 12/07/2013 dep.
25/10/2013 Rv. 257303. In motivazione, la Corte ha precisato che nella nozione
di danno nel reato di estorsione rientra qualsiasi situazione che possa incidere
negativamente sull’assetto economico di un soggetto, comprese la delusione di
aspettative e “chance” future di arricchimento o di consolidamento di propri
interessi).
Correttamente

è

stato

ritenuto

irrilevante

quanto

verificatosi

successivamente alla consumazione del reato e cioè l’intervento del Ferrari.

truffato e per la stessa ragione individuato nel soggetto presente e partecipe

3. Il terzo motivo di ricorso proposto da Iacono Giaanfranco ed il secondo
motivo di ricorso proposto nell’interesse di Scarano Michelangelo (per la parte
ulteriore rispetto alla dedotta mancata assunzione di una prova decisiva) sono
manifestamente infondati e svolgono censure di merito.
La Corte di merito ha rilevato che Scarano ha escluso di aver voluto agire per
recuperare il credito vantato dalla Pitagora S.r.l. e che non vi fosse alcuna prova
che la Pitagora avesse inteso rivalersi su Scarano, quindi ha correttamente
escluso che fosse configurabile il delitto di cui all’art. 393 cod. pen.

buona fede.
Integra infatti il reato di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle
proprie ragioni la condotta di colui che, incaricato dell’esazione di un credito per
conto di un terzo, ponga in essere l’attività intimidatoria anche per il
conseguimento di un proprio profitto (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22003 del
07/03/2013 dep. 22/05/2013 Rv. 255651).

4. Il terzo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Scarano Michelangelo è
manifestamente infondato e svolge censure di merito.
Si è già detto che la Corte territoriale ha ritenuto la partecipazione di
entrambi gli imputati alla telefonata minacciosa ad Esposito.

5. Il quarto motivo di ricorso proposto nell’interesse di Scarano Michelangelo
è manifestamente infondato e svolge censure di merito.
Infatti, secondo l’orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, per il
corretto adempimento dell’obbligo della motivazione in tema di bilanciamento di
circostanze eterogenee è sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato e
sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell’art. 133 cod. pen. e
gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di
segno opposto, essendo sottratto al sindacato di legittimità, in quanto
espressione del potere discrezionale nella valutazione dei fatti e nella concreta
determinazione della pena demandato al detto giudice, il supporto motivazionale
sul punto quando sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze
processuali e sia, altresì, logicamente corretto. (Cass. Sez. 1″ sent. n. 3163 del
28.11.1988 dep. 25.2.1989 rv 180654).
Ciò la Corte territoriale ha fatto richiamando laa gravità dei fatti ed i
precedenti dell’imputato.

6. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili.

6

Iacono, estraneo ad ogni rapporto economico con Esposito non può invocare

7. La inammissibilità del ricorso principale proposto nell’interesse di Scarano
Michelangelo determina la inammissibilità dei motivi nuovi ai sensi dell’art. 585
comma 4 cod. proc. pen.

8. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere
condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – ciascuno al

equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro mille alla Cassa
delle ammende.

Così deciso il 11/11/2015.

pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così

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