Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4564 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4564 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUBINO FLAVIO N. IL 18/07/1945
GIUSTETTO FRANCO N. IL 26/01/1953
avverso la sentenza n. 4435/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
17/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 16/12/2014

OSSERVA

I ricorsi di RUBINO Flavio e GIUSTETTO Franco devono essere dichiarato inammissibili.

Le doglianze di GIUSTETTO Franco consistono infatti nella rinnovazione di una linea
difensiva basata su ragioni di merito. In ordine ad esse il collegio di seconda istanza si è
espresso con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici.

connotate da assoluta genericità ed in ogni caso invitano ad una rilettura nel merito
della vicenda, non consentita in sede di legittimità, laddove, come nel caso di specie, la
motivazione della sentenza appare coerente e non affetta da manifesta illogicità. Va
ricordato che, con consolidato orientamento, questa Corte ha avuto modo di precisare
che “È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le
stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli
stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero,
dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche
per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a
mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), all’inammissibilità” (Cass. 4, 5191/2000, imp.
Barone, rv. 216473).

La doglianza di RUBINO Flavio è manifestamente infondata.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di sospensione
condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all’adempimento
dell’obbligo risarcitorio, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun
accertamento sulle condizioni economiche dell’imputato ( Cass. N. 762 del 1980 Rv.
144011, N. 296 del 1989 Rv. 180137, N. 3450 del 1998 Rv. 210088, N. 2390 del 2000
Rv. 217115, N. 3197 del 2009 Rv. 242177, N. 38345 del 2013 Rv. 256385)
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili
di colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle
spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa
delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di
1.000,00 (mille) euro ciascuno.

P.Q.M.

Le censure relative alla affermazione della penale responsabilità dell’imputato sono

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma di 1.000,00 euro.

Così deliberato in Roma il 16.12.2014

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