Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45639 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 45639 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ROSI ELISABETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
nei confronti di:
CHOUIKHI REDA N. IL 13/12/1984
avverso la sentenza n. 28337/2013 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 17/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
4efte/sentite le conclusioni del PG Dott. t-t AAILt 14
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 11/11/2015

Ritenuto che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 5911/2015, pronunciata
nella Pubblica Udienza del 17 aprile 2014, e depositata il 10 febbraio 2015, in
relazione al ricorso n. R.G.N. 28337/2013, proposto dal Procuratore della
Repubblica di Treviso, avverso l’ordinanza del Tribunale di Treviso del 28 maggio
2013, emessa nei confronti di Chouiki Reda, ha dichiarato inammissibile il
ricorso;

Considerato che occorre procedere alla correzione dell’errore materiale del testo

capoverso, dalle parole ” Il ricorso” alle parole “posizione irregolare”) evidente
frutto di un errore materiale conseguente ad un refuso informatico di impropria
collazione;

letto l’art. 130 c.p.p.

P.Q.M.

Dispone correggersi il testo della sentenza impugnata, nel senso che, a pagina
due, deve essere eliminato integralmente il quarto capoverso, dalle parole “Il
ricorso” alle parole “posizione irregolare”.

Manda alla Cancelleria per le annotazioni.

Così deciso in Roma, 1’11 novembre 2015

Il Presidente

della sentenza impugnata, contenente a pagina due, un capoverso (il quarto

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