Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4563 del 29/10/2013


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 4563 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

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1ORDINANZ/tQ

sul ricorso proposto da:
BERNARDI STEFANO N. IL 05/07/1966
avverso la sentenza n. 126/2012 TRIBUNALE di ROVERETO, del
26/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 29/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata il 26 marzo 2012, ai sensi dell’art. 444 cod.
proc. pen., il Tribunale di Rovereto ha applicato a Bernardi Stefano la pena
di anni due di reclusione per delitti e contravvenzioni in materia di armi, tra
cui un fucile privo di matricola, unificati nella continuazione, commessi in

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso a questa Corte di
cassazione il Bernardi personalmente, il quale deduce tre motivi.
2.1. Inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 648 cod. pen., in
relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. Pen.; erronea mancata
applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.; omessa motivazione in ordine alla
mancata declaratoria, ex art. 129 cod. proc. pen., dell’insussistenza della
ricettazione.
2.2. Inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 20bis legge n. 110
del 1975, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen;
erronea mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.; omessa
motivazione in ordine alla mancata declaratoria, ex art. 129 cod. proc. pen.,
dell’insussistenza del reato di cui all’art. 20bis legge n. 110 del 1975;
2.3. Mancanza della motivazione in ordine alla confisca dei beni in
sequestro diversi dalle armi e munizioni in relazione all’art. 606, comma 1,
lett. e), cod. proc. pen. Violazione ed erronea applicazione della legge
penale in relazione all’art. 240 cod. pen.

CONSIDERATO in DIRITTO

1.1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
Va premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un
meccanismo processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico
ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta
contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le
stesse e sull’entità della pena. Da parte sua il giudice ha il potere-dovere di
controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della
pena richiesta e di applicarla, dopo aver accertato che non emerga in modo
evidente una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc.
pen.
Ne consegue che -una volta ottenuta l’applicazione di una determinata
pena ex art. 444 cod. proc. pen.- l’imputato non può rimettere in
1

Baselga di Pinè fino al 24 marzo 2012.

discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, perché essi sono
coperti dal patteggiamento.
Tanto premesso, la Corte osserva che i primi due motivi di ricorso sono
manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena
concordata, si è, da un lato, adeguato a quanto contenuto nell’accordo
intervenuto fra le parti, senza eludere l’apprezzamento di congruità della
pena pattuita con riguardo alla finalità rieducativa sancita dall’art. 27 Cost.
e ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen.; e, dall’altro, ha escluso la

degli elementi di prova richiamati in sentenza.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento
in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare
pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni,
secondo la costante giurisprudenza di legittimità (si vedano, tra le altre,
Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, dep. 15/05/1992, Di Benedetto, Rv.
191134 e 191135; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, dep. 18/10/1995,
Serafino, Rv. 202270; Sez. U, n. 11493 del 24/06/1998, dep. 03/11/1998,
Verga, Rv. 211468).
In particolare, attesa la clandestinità del fucile, privo di matricola, di
marca non identificabile, con canna e calcio modificati e con attacco filettato
per silenziatore, di apparente calibro 222 Rem. (capo c), legittimamente è
stata riconosciuta la sussistenza del reato di ricettazione (capo d) del
medesimo fucile, in quanto provento del delitto di alterazione di arma
(c.f.r.,

ex multis,

Sez. 5, sentenza n. 40906 del 19/10/2010,

dep. 18/11/2010, Perre, Rv. 248605).
Sempre legittimamente è stata altresì ritenuta la ricorrenza della
contravvenzione di cui all’art. 20bis legge n. 110 del 1975, con riguardo alla
detenzione del predetto fucile clandestino, senza le opportune cautele, in
uno zaino lasciato nel deposito, facilmente accessibile, ricavato nel
sottotetto dell’abitazione familiare dell’imputato, come da verbale di
perquisizione locale e sequestro, acquisito agli atti del procedimento
richiamati in sentenza.
Ne discende la manifesta infondatezza dei primi due motivi di ricorso.
1.2. Legittima è, invece, la terza doglianza con riguardo all’estensione
della disposta confisca a tutti gli oggetti sequestrati e non solo alle armi e
munizioni, oggetto di confisca obbligatoria.
Il Tribunale, invero, non ha in alcun modo giustificato l’estensione della
misura di sicurezza anche agli oggetti non pertinenti ai reati, donde
l’annullamento della sentenza, resa in sede di patteggiamento, senza rinvio,
2

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sussistenza dei presupposti di cui all’art.129 cod. proc. pen., alla stregua

limitatamente alla confisca dei detti oggetti (conforme: Sez. 5, sentenza n.
8440 del 24/01/2007, dep. 28/02/2007, Viglianesi, Rv. 236623).

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca
degli oggetti non pertinenti ai reati.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 ottobre 2013.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

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